Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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L’AFC ha la possibilità di fornire la prova del fatto contrario a quello oggetto della presunzione legale. Nel caso opposto, quando la collettività pubblica e il beneficiario del contributo dichiarano dei mezzi finanziari che costituiscono sussidi o altri contributi di diritto pubblico come controprestazione per una prestazione imponibile, la presunzione non esiste e continuano ad applicarsi le norme generali sulla prova.

Questa disposizione rende superfluo l’articolo 29 OIVA.

Art. 20

Dato che l’articolo 20b definisce ora il destinatario della prestazione, la rubrica dell’articolo 20 viene modificata per maggiore chiarezza da «Attribuzione delle prestazioni» a «Fornitore della prestazione».

Art. 20a

L’attribuzione delle prestazioni alle piattaforme elettroniche crea una finzione che si discosta dalle consuete regole di attribuzione secondo gli articoli 20 LIVA e 20b AP-LIVA. Tuttavia, questa finzione è applicabile solo in casi ben definiti, ossia quando la piattaforma fa interagire i venditori e gli acquirenti in modo tale che gli stessi possano concludervi un contratto per la fornitura dei beni. È quindi giustificato disciplinare in un articolo separato i fornitori della prestazione in caso di piattaforme elettroniche.

Capoverso 1: talvolta le piattaforme offrono sia prodotti propri (vendita in nome proprio) sia prodotti di venditori indipendenti. Per questo secondo tipo di forniture, i venditori che utilizzano le piattaforme per vendervi beni sono generalmente considerati fornitori della prestazione. Dal punto di vista dell’IVA e se sono soddisfatte determinate condizioni, in questo caso le piattaforme sono considerate semplici intermediari. Le cifre d’affari risultanti dalle vendite non vengono loro attribuite.

La mozione Vonlanthen 18.3540 ha invitato il Consiglio federale ad adottare le misure necessarie per assoggettare all’IVA le piattaforme che eseguono forniture di beni o prestazioni di servizi sul territorio svizzero in nome e per conto di terzi al fine di creare condizioni di concorrenza eque per i fornitori svizzeri e prevenire gli abusi, nonché ridurre le minori entrate nell’ambito della vendita online di beni e delle prestazioni di servizi provenienti dall’estero.

In base alla finzione creata dal nuovo articolo, in futuro le piattaforme saranno sia i destinatari che i fornitori del bene venduto. Esistono quindi due forniture successive tra:

1. il venditore e la piattaforma, e

2. la piattaforma e il cliente cui è destinata la prestazione.

Questo nuovo articolo riguarda tutte le forniture di beni venduti tramite piattaforme, indipendentemente dal fatto che le forniture provengano dall’estero o che i beni si trovino già sul territorio svizzero. Anche le piattaforme che hanno la loro sede o uno stabilimento d’impresa sul territorio svizzero sono incluse nel campo d’applicazione del capoverso 1.