Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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di tempo, degli organi in senso formale e delle persone che hanno la funzione di organo di fatto, sino a concorrenza della garanzia richiesta. In questo modo, la garanzia richiesta agli organi potrà essere utilizzata per pagare i debiti dell’impresa, allo stesso modo della garanzia richiesta alle imprese (art. 93 LIVA). L’importo della garanzia versata può essere compensato con i debiti IVA dell’impresa quando i crediti fiscali non vengono pagati e la procedura di esecuzione contro l’impresa è rimasta infruttuosa. Se contesta l’utilizzo della garanzia per i debiti della società, l’organo incaricato della gestione degli affari può chiedere una decisione secondo l’articolo 82 LIVA.
Capoverso 4bis: l’obiettivo perseguito con la responsabilità sussidiaria prevista per gli utenti di piattaforme elettroniche che vendono e/o distribuiscono i loro prodotti è quello di non esentarli completamente dai loro obblighi fiscali per le forniture che eseguono tramite queste piattaforme e limitare quindi la possibilità di frodi fiscali.
Art. 18 cpv. 1 e 3
Capoverso 1: nel caso delle prestazioni transfrontaliere provenienti dall’estero l’obiettivo è, da un lato, quello di trasferire nel maggior numero possibile di casi l’obbligo fiscale soggettivo verso il territorio svizzero e, dall’altro, di non imporre nuovi obblighi di verifica alle imprese sul territorio svizzero. Pertanto, in futuro le prestazioni transfrontaliere considerate eseguite sul territorio svizzero, eseguite da persone con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero per persone iscritte nel registro dei contribuenti della Svizzera o del Liechtenstein soggiaceranno all’imposta sull’acquisto anche se l’impresa che esegue la prestazione è iscritta in tale registro a causa di altre prestazioni. Questo principio vale anche per le prestazioni di stabilimenti d’impresa esteri di imprese svizzere, dato che sono considerati soggetti fiscali indipendenti ai fini dell’IVA (art. 10 cpv. 3 LIVA a contrario). Per evitare che sia dovuta contemporaneamente l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e l’imposta sull’acquisto per le prestazioni di imprese estere iscritte nel registro dei contribuenti della Svizzera o del Liechtenstein, soltanto le prestazioni che non soggiacciono all’imposta sull’acquisto sottostanno all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
Capoverso 3: ai fini dell’attuazione della mozione della CET-S 16.3431 («Nessuna imposta sul valore aggiunto su compiti sussidiati») sono state esaminate diverse varianti per il trattamento dei sussidi dal punto di vista dell’IVA (vedi n. 1.2), che però non si sono rivelate efficaci. La presente disposizione prevede ora la presunzione legale secondo cui i mezzi finanziari versati da una collettività pubblica sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico se la collettività li designa esplicitamente come tali nei confronti del beneficiario. La presunzione legale determina un’agevolazione dell’onere della prova, poiché inverte tale onere a favore della collettività pubblica o del beneficiario dei mezzi finanziari. Tuttavia, le collettività pubbliche non possono designare arbitrariamente i mezzi finanziari come sussidi non imponibili, dal momento che anch’esse sono vincolate dalle loro disposizioni giuridiche in materia di sussidi. Gli enti preposti al controllo delle finanze o gli uffici di revisione verificano che le collettività pubbliche applichino correttamente queste disposizioni. Ad esempio, una collettività pubblica non può acquistare né un computer né una prestazione edile non gravati da imposta.