Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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Art. 20b

Attualmente nella LIVA non viene definito il destinatario della prestazione, nonostante il diritto vigente preveda già determinati diritti e obblighi per tale status. Ad esempio, un’impresa destinataria della prestazione è fondamentalmente autorizzata a dedurre l’imposta precedente e deve eventualmente dichiarare l’imposta sull’acquisto all’AFC. Poiché secondo l’AP-LIVA in genere le prestazioni B2B sono considerate eseguite sul territorio svizzero e soggiacciono all’imposta sull’acquisto, per garantire una maggiore certezza del diritto occorre specificare la nozione di destinatario della prestazione. La giurisprudenza ne ha dato interpretazioni differenti. Da un lato, l’articolo 20 LIVA, in cui è definito il fornitore della prestazione, è stato applicato per analogia per determinare il destinatario della prestazione. Dall’altro, ci si è basati su chi può far valere pretese ai sensi del diritto civile nei confronti dell’impresa fornitrice della prestazione. Poiché l’IVA è da intendersi come imposta generale sul consumo, nel presente articolo si predilige ora l’approccio economico (art. 20 LIVA) piuttosto che quello del diritto civile. Dal punto di vista economico, per determinare la persona che agisce quale destinatario della prestazione nei confronti dei terzi è necessario tenere conto di diversi fattori. Questo consente pertanto un approccio più completo rispetto alla semplice focalizzazione su un unico criterio (diritto civile).

Art. 21 cpv. 2 n. 1, 3bis e 14bis

Numero 1: questa precisazione non comporta alcuna modifica della situazione giuridica. Ora il rimando all’articolo 18 della legge del 17 dicembre 201011 sulle Poste è indicato direttamente nel testo di legge anziché nella nota a piè di pagina. Nel contempo, conformemente alla citata legge, il termine «beni» viene sostituito da «lettere», mentre l’espressione «servizio riservato» viene utilizzata al singolare.

Numero 3bis: questo nuovo numero permette di creare la base legale per l’attuazione della mozione Humbel 19.3892 («Basta ostacoli fiscali alle cure coordinate dai medici di famiglia»). D’ora in poi le prestazioni delle cure coordinate connesse a cure mediche – le cosiddette prestazioni di managed care – sono escluse dall’IVA. Le prestazioni di coordinamento comprendono, ad esempio, la gestione delle richieste di visite specialistiche, le discussioni interprofessionali di casi, i programmi di assistenza per malati cronici e i controlli della polimedicazione. Oltre alle cure dirette ai pazienti, tutti i fornitori di prestazioni svolgono altre attività amministrative (ad es. preparazione della documentazione, fatturazione, gestione dei contratti e attività legate alla qualità), che sono incluse nei calcoli tariffari come costi generali. Attualmente le prestazioni di coordinamento eseguite ad esempio negli ospedali sono già escluse dall’imposta. L’attuazione della mozione consente quindi di eliminare le disparità di trattamento sul piano fiscale. Tuttavia, non tutte le prestazioni imponibili secondo il diritto vigente saranno d’ora in poi escluse dall’imposta. Ad esempio, le prestazioni meramente amministrative nell’ambito delle cure coordinate connesse a cure mediche, segnatamente le prestazioni amministrative di organizzazione di reti di medici, resteranno imponibili.

11 RS 783.0