Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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dall’assoggettamento che, oltre alle prestazioni menzionate all’articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 2 LIVA, riguarderà d’ora in poi le forniture a contribuenti mediante le reti di distribuzione di energia elettrica, gas e teleriscaldamento, indicate attualmente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 3 LIVA. Le prestazioni che non soggiacciono all’imposta sull’acquisto e che, di conseguenza, non comportano l’esenzione dall’assoggettamento figurano ora esclusivamente agli articoli 45 e 45a AP-LIVA. Per poter beneficiare dell’esenzione dall’assoggettamento, le imprese estere devono verificare se i loro clienti sono iscritti nel registro dei contribuenti della Svizzera o del Liechtenstein. Non importa se i clienti debbano essere effettivamente iscritti in tale registro. Pertanto, nella legge non si parla di contribuenti bensì di persone iscritte nel registro dei contribuenti della Svizzera o del Liechtenstein (art. 45c AP-LIVA). Chi esegue prestazioni transfrontaliere considerate eseguite sul territorio svizzero per persone non iscritte nel suddetto registro dei contribuenti è assoggettato all’imposta e deve conteggiare le prestazioni eseguite per queste persone.
Nel vigente capoverso 2 lettera c si parla di «istituzioni di utilità pubblica», mentre l’articolo 3 lettera j LIVA definisce le «organizzazioni di utilità pubblica». Con queste due espressioni si intende la stessa cosa. Pertanto, la modifica intende soltanto uniformare la terminologia.
Il capoverso 2 lettera d sostituisce il vigente articolo 121a OIVA per quanto concerne le imprese con sede sul territorio svizzero. Poiché ai fini dell’assoggettamento di un’impresa è determinante la cifra d’affari realizzata a livello mondiale (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA), le prestazioni imponibili eseguite all’estero possono far scattare l’assoggettamento sul territorio svizzero anche se su questo territorio vengono eseguite esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta. Sebbene non sia dovuta l’IVA, l’impresa dovrebbe presentare rendiconti fiscali. Dal canto suo, l’AFC dovrebbe iscrivere nel registro dei contribuenti imprese che non sarebbero mai debitrici dell’IVA. Per questo motivo, la presente disposizione esenta dall’assoggettamento le imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero che eseguono su detto territorio esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta.
Art. 13 cpv. 1
Adeguamento redazionale alla terminologia introdotta in occasione dell’ultima revisione parziale.
Art. 15 cpv. 1 lett. g e 4bis
Capoverso 1 lettera g: questa disposizione è legata all’articolo 93 capoverso 1bis AP-LIVA, che prevede la prestazione di garanzie da parte dei membri degli organi incaricati della gestione degli affari se vi sono indizi che tali membri rientrino tra i cosiddetti «falliti seriali». Affinché una garanzia prestata da un organo secondo l’articolo 93 capoverso 1bis AP-LIVA possa essere utilizzata per pagare i debiti IVA dell’impresa in attività, è fondamentale prevedere una responsabilità solidale tra l’organo coinvolto in fallimenti a catena e l’impresa, poiché altrimenti la garanzia non avrebbe tecnicamente alcuna efficacia. Pertanto, il capoverso 1 lettera g stabilisce la responsabilità solidale, in caso di vari fallimenti consecutivi su un breve arco