Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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Art. 8 cpv. 2 lett. b
Lettera b: attualmente le prestazioni di organizzatori di manifestazioni sono disciplinate in questa lettera e d’ora in poi saranno imponibili nel luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA). Questo approccio corrisponde meglio al contenuto effettivo di una prestazione organizzativa, dato che questa comprende prevalentemente prestazioni parziali progettuali, amministrative e di consulenza. In linea di principio, rappresenta quindi un tipo di prestazione di gestione ed è pertanto paragonabile alle prestazioni che si considerano eseguite nel luogo del destinatario.
Per le prestazioni di agenzie di viaggio continua a essere determinante il luogo del fornitore della prestazione. D’ora in avanti, l’intero viaggio sarà considerato una prestazione eseguita nel luogo in cui l’agenzia di viaggio ha la propria sede. Non è quindi più necessario scomporre il viaggio nelle sue diverse componenti. Se, ad esempio, acquista una prestazione alberghiera e la rivende in nome proprio a un cliente, l’agenzia non esegue più una prestazione alberghiera, bensì una prestazione di agenzia di viaggio. In tal modo si evitano problemi di delimitazione e si riduce l’onere amministrativo per queste agenzie. Se sono realizzate all’estero o sarebbero esenti dall’imposta sulla base del loro contenuto, queste prestazioni sono esenti dall’imposta conformemente all’articolo 23 capoverso 2 numero 10 AP-LIVA. In senso inverso, secondo questa nuova regolamentazione le agenzie di viaggio e i tour operator esteri non sono più assoggettati all’imposta sul territorio svizzero se organizzano viaggi in Svizzera. Non possono nemmeno chiedere il rimborso dell’imposta precedente sulle prestazioni acquistate sul territorio svizzero. Per contro, le agenzie di viaggio e i tour operator sul territorio svizzero dovranno continuare a pagare interamente l’imposta su questi viaggi in Svizzera. Sebbene comporti una disparità di trattamento fiscale tra le agenzie di viaggio svizzere ed estere riguardo alle prestazioni di viaggio in Svizzera, questa regolamentazione riduce gli ostacoli per le agenzie di viaggio estere nell’offrire prestazioni di viaggio in Svizzera, segnatamente grazie alla diminuzione dell’onere amministrativo, e ha quindi effetti positivi sulla Svizzera in quanto destinazione turistica.
Art. 10 cpv. 2 lett. b, c e d
Capoverso 2 lettera b: la frase introduttiva è adeguata, dal punto di vista redazionale, alla terminologia introdotta in occasione dell’ultima revisione parziale. Il numero 1 viene ripreso senza modifiche dal diritto vigente.
Il capoverso 2 lettera b numero 2 sostituisce il vigente articolo 121a OIVA per quanto concerne le imprese con sede all’estero. Conformemente alla disposizione di cui alla nuova lettera d, s’intende in questo modo evitare l’iscrizione nel registro dei contribuenti di un’impresa che in ultima analisi non è tenuta a versare l’IVA. Se non ha sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero, tale impresa dovrebbe inoltre designare un rappresentante fiscale e prestare garanzie.
Capoverso 2 lettera b numero 3: attualmente le imprese estere che eseguono sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni che soggiacciono all’imposta sull’acquisto sono esentate dall’assoggettamento. Questa situazione giuridica rimane invariata. La futura estensione del campo di applicazione dell’imposta sull’acquisto, in particolare a tutte le forniture, determina anche un’estensione dell’esenzione