Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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Le piattaforme devono essere in grado di applicare correttamente l’imposta sulla prestazione e riscuotere l’IVA presso il cliente oppure, se ciò non è possibile, presso il venditore. A tal fine:

1. la transazione (contratto di vendita) deve essere conclusa sulla piattaforma o, in altre parole, il cliente deve confermare definitivamente la sua ordinazione sulla piattaforma;

2. le condizioni di vendita e di fornitura sono note alla piattaforma o possono essere rese note a quest’ultima;

3. il pagamento è effettuato tramite la piattaforma oppure la piattaforma è in grado di riscuotere l’IVA presso il venditore o il cliente, in aggiunta alla sua commissione;

4. la piattaforma deve poter emettere una fattura o redigere una conferma dell’ordinazione comprensiva di IVA per assicurare al cliente la possibilità di dedurre l’imposta precedente;

5. la piattaforma deve inoltre sapere se il bene è stato effettivamente fornito o se è stato rispedito.

Il capoverso 2 esclude alcuni tipi di piattaforme per le quali l’applicazione del capoverso 1 non sarebbe possibile o richiederebbe risorse sproporzionate. Tenuto conto dei vari modelli di piattaforme e della costante evoluzione di questo mercato, è infatti più facile definire dei criteri di esclusione piuttosto che descrivere in maniera precisa i requisiti ai quali le piattaforme devono conformarsi. Queste ultime devono potersi basare su criteri di esclusione chiari e inequivocabili («safe haven rules»). Sono ad esempio escluse tutte le piattaforme che non partecipano all’ordinazione di beni, come quelle che offrono soltanto uno spazio online dove i venditori possono inserire le loro offerte. In questi casi, la negoziazione avviene direttamente tra il venditore e l’acquirente, ad esempio tramite SMS, una telefonata o un incontro di persona. Sono altresì escluse le piattaforme che si limitano a richiamare l’attenzione su beni messi in vendita su altri siti web, nonché le piattaforme che pubblicano solamente pubblicità; tra queste rientrano anche le piattaforme che mettono solo a disposizione link verso altri siti web o piattaforme oppure quelle che effettuano automaticamente il reindirizzamento o il trasferimento dei clienti verso un sito web o una piattaforma dove possono ordinare i beni desiderati.

Sono inoltre escluse le piattaforme che non realizzano cifre d’affari con le forniture, segnatamente perché i servizi offerti sono gratuiti per venditori e acquirenti. Simili piattaforme si finanziano con la pubblicità ed è improbabile che siano in grado di riscuotere l’IVA dovuta sulle forniture.

Infine, sono escluse anche le imprese che si limitano al disbrigo del pagamento connesso all’ordinazione, benché tecnicamente in grado di prelevare l’IVA. Tuttavia, non dispongono delle informazioni necessarie per il trattamento fiscale di queste transazioni. Si tratta perlopiù di emittenti di carte di credito e sistemi di pagamento online.