Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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loro per applicare correttamente l’imposta sulle forniture che vengono loro attribuite. Se, ad esempio, dopo l’acquisto tramite la piattaforma si dovesse verificare un aumento di prezzo, la piattaforma non si dovrebbe accollare l’IVA risultante da questo aumento. Va inoltre osservato che l’efficacia della nuova normativa dipenderà in larga misura dalla partecipazione delle piattaforme. Poiché queste ultime hanno sede principalmente all’estero, le possibilità di intervento dell’AFC sono difatti alquanto limitate.
Art. 25 cpv. 2 lett. a n. 10
Con questo nuovo numero viene attuata la mozione Maire 18.4205 («Riduzione dell’aliquota IVA per i prodotti destinati all’igiene intima femminile»). I prodotti destinati all’igiene mestruale comprendono in primo luogo assorbenti interni ed esterni e proteggi-slip, ma anche spugne mestruali, coppette o tazze mestruali e altri prodotti analoghi. Con la limitazione ai prodotti per l’igiene mestruale, i prodotti per l’igiene intima femminile vengono chiaramente distinti da altri prodotti per l’igiene. Respingendo nettamente la mozione Maire 16.4061 «Aliquota ridotta dell’IVA per i prodotti per l’igiene di base del corpo», il Consiglio nazionale ha precisato che il legislatore non vuole un’ulteriore estensione dell’aliquota ridotta. L’autore di questa mozione chiedeva di applicare l’aliquota ridotta anche a prodotti come la carta igienica, i pannolini per neonati, il sapone o il dentifricio.
Art. 35 cpv. 1 e 1bis
Per maggiore chiarezza il capoverso 1 comprende ora soltanto le vigenti lettere a e b. Il contenuto normativo della vigente lettera c è integrato nel nuovo capoverso 1bis.
Il capoverso 1biscomprende i due casi in cui, su richiesta, sono applicabili periodi di rendiconto diversi da quelli definiti nel capoverso 1. La lettera a contiene la disposizione del vigente capoverso 1 lettera c concernente il periodo di rendiconto mensile. La lettera b prevede ora invece il rendiconto annuale. L’obiettivo del rendiconto annuale è la semplificazione amministrativa per i contribuenti. La possibilità di allestire detto rendiconto deve essere offerta a gran parte dei contribuenti, ma essere limitata alle PMI. Chi adempie la condizione relativa all’ammontare della cifra d’affari ha in linea di principio diritto ad applicare il rendiconto annuale. Tuttavia, l’impresa in questione deve presentare una richiesta all’AFC, la quale deve autorizzare l’applicazione di detto rendiconto. L’AFC deve, da una parte, calcolare gli acconti e inviare ai contribuenti le relative fatture e, dall’altra, assicurarsi che non siano state emesse diffide per rendiconti trimestrali o semestrali in sospeso. Affinché tutti i contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo possano beneficiare di questa facilitazione, il limite della cifra d’affari per il rendiconto annuale è lo stesso di quello fissato all’articolo 37 capoverso 1 LIVA. Secondo i dati del 2018, possono chiedere il rendiconto annuale circa 360 000 contribuenti (ovvero circa il 94 %).