Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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Numero 14bis: questo nuovo numero crea la base legale per l’attuazione della mozione Page 17.3657 («Abolizione della differenza di aliquota IVA tra associazioni culturali e sportive»). D’ora in poi le tasse d’iscrizione per la partecipazione attiva alle manifestazioni culturali e le prestazioni accessorie ivi comprese sono escluse dall’IVA. Per prestazioni accessorie si intendono segnatamente le medaglie, i premi ricordo, le magliette o le coppe che i partecipanti ricevono prima o dopo la gara, i pasti e il trasporto di persone correlato con la manifestazione culturale. Ad esempio, la tassa d’iscrizione per la partecipazione a un concorso di musica nel quadro di una festa di canti popolari non sarà più imponibile. Esiste tuttavia la possibilità di optare volontariamente per l’imposizione all’aliquota ridotta di queste prestazioni affinché possa essere dedotta l’imposta precedente.
Art. 23 cpv. 2 n. 7, 10, 12 e 13, nonché cpv. 5, secondo periodo
Numero 7: la disposizione di cui al numero 7 lettera a LIVA deve essere stralciata perché può determinare la non imposizione di prestazioni di trasporto e delle relative attività accessorie. La prestazione eseguita a favore di un’impresa sul territorio svizzero è esente dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dall’imposta sull’acquisto e non è neppure imponibile perlomeno nell’UE poiché il destinatario non è stabilito all’estero. Ci si trova di fronte a un siffatto caso soprattutto nel settore delle prestazioni B2B poiché in molti Stati, se sono eseguite per le imprese, le prestazioni di trasporto di beni e le relative attività accessorie sono imponibili nel luogo del destinatario, mentre se sono eseguite per non imprese tali prestazioni sono imponibili perlopiù nel luogo ove è eseguita la prestazione di trasporto o la relativa attività accessoria. Il numero 7 è stato introdotto nel 2010 in particolare per i depositi franchi doganali che allora erano stati considerati facenti parte del territorio svizzero per quanto riguarda l’IVA. Nel 2018 era stato formulato in modo più chiaro e suddiviso in due lettere. Il tenore della disposizione della lettera b che prevede l’esenzione dall’imposta per le prestazioni di trasporto e le relative attività accessorie effettuate in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale rimane invariato.
Numero 10: l’articolo 8 capoverso 2 lettera b AP-LIVA concerne ora soltanto le prestazioni di servizi di agenzie di viaggio e non più quelle di organizzatori di manifestazioni, fermo restando che il luogo di esecuzione di tutte le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio è determinato secondo il principio del luogo del fornitore della prestazione. Rispetto all’applicazione attuale del numero 10, questa modifica comporta una notevole semplificazione per il contribuente e mira ad assicurare l’economicità del pagamento. In futuro, i fornitori di prestazioni non dovranno più procedere alla complessa ripartizione delle varie componenti di una prestazione di viaggio; infatti, attualmente il luogo di ogni componente deve essere determinato in funzione della natura di quest’ultima e ciò comporta spesso problemi di delimitazione. Per una migliore attuazione del principio del Paese di destinazione, determinante per l’IVA in quanto imposta sul consumo, la presente disposizione estende l’esenzione dall’imposta per le prestazioni delle agenzie di viaggio che sono realizzate all’estero o che, sulla base del loro contenuto, sarebbero esenti dall’imposta secondo l’articolo 23 LIVA. D’ora in poi per far valere l’esenzione dall’imposta non è più necessario che la prestazione da esentare sia acquistata presso terzi poiché