Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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l’esenzione contempla anche le prestazioni eseguite dalla stessa agenzia di viaggio (ad es. la guida turistica sul posto) se tali prestazioni sono realizzate all’estero. Al pari delle prestazioni acquisite presso terzi, anche la prestazione eseguita dalla stessa agenzia di viaggio è consumata all’estero. La normativa garantisce quindi che le componenti della prestazione che dal punto di vista economico sono consumate all’estero non siano imponibili.
Numero 12: questo nuovo numero non determina alcuna modifica della situazione giuridica. Le operazioni di vendita di oro e leghe d’oro esenti dall’imposta, disciplinate attualmente all’articolo 44 OIVA, sono integrate senza alcuna modifica materiale nell’articolo 23 AP-LIVA, in cui sono elencate le altre prestazioni esenti dall’imposta. La disposizione è stata adeguata dal punto di vista linguistico e della struttura. La vigente norma di delega dell’articolo 107 capoverso 2 LIVA è abrogata.
Numero 13: secondo la finzione creata all’articolo 20a AP-LIVA, una persona che vende beni mediante una piattaforma elettronica esegue una fornitura a favore della piattaforma, la quale a sua volta esegue una seconda fornitura a favore del cliente. Se il luogo della prima fornitura si trova sul territorio svizzero, siffatta fornitura può determinare l’assoggettamento del venditore o essere imponibile nel caso in cui il venditore sia già iscritto nel registro dei contribuenti. Se sulla base dell’articolo 20a AP-LIVA tali forniture sono attribuite a una piattaforma assoggettata all’IVA, l’aggiunta del numero 13 permette, da una parte, di esentare dall’assoggettamento sul territorio svizzero i venditori esteri che eseguono solo o quasi solo questo genere di forniture e, dall’altra, di esentare dall’imposta le forniture di beni sul territorio svizzero eseguite da venditori già assoggettati all’imposta, che peraltro conservano il diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Grazie alla citata aggiunta è inoltre possibile semplificare a livello amministrativo e fiscale i rapporti tra i venditori e la piattaforma.
Capoverso 5, secondo periodo: le forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico sono esenti dall’imposta secondo l’ordinanza del DFF del 24 marzo 201112 concernente l’esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico, a condizione che venga fornita la prova dell’esportazione. In futuro i moduli cartacei saranno sostituiti da procedure elettroniche. Attualmente si sta valutando come configurare queste procedure.
Art. 24 cpv. 5bis
La piattaforma riconosciuta fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a AP-LIVA è pienamente responsabile del calcolo, della riscossione e del pagamento dell’IVA, come se avesse effettivamente fornito il bene venduto. Tuttavia, l’attribuzione della prestazione è soltanto una finzione. Molto spesso le piattaforme dipendono interamente dalle informazioni comunicate dai venditori sui beni forniti. Il rischio assunto da queste piattaforme e la loro responsabilità devono quindi essere limitati quando esse fanno tutto quello che si può ragionevolmente pretendere da