Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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Art. 40 cpv. 3

Capoverso 3: correzione di un rimando.

Art. 45

In futuro, la maggior parte delle forniture e delle prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero per le imprese iscritte nel registro dei contribuenti della Svizzera o del Liechtenstein non dovranno più essere assoggettate all’imposta dall’impresa estera fornitrice della prestazione bensì, a titolo d’imposta sull’acquisto, dall’impresa destinataria. In linea di massima, l’imposta sull’acquisto dichiarata potrà essere fatta valere nello stesso rendiconto come imposta precedente, in modo che di norma non vi sarà più alcun impegno di liquidità per l’assolvimento del pagamento dell’IVA. Poiché ha un campo di applicazione esteso, l’imposta sull’acquisto è facilmente applicabile per le imprese destinatarie: a meno che non si tratti di prestazioni escluse o esenti dall’imposta, in linea di principio tutte le prestazioni eseguite da imprese estere sul territorio svizzero soggiacciono all’imposta sull’acquisto. L’impresa estera emette fatture senza l’indicazione dell’IVA. Sovente le imprese estere ignorano difatti di essere assoggettate all’imposta in Svizzera anche per le prestazioni B2B, poiché finora nel confronto internazionale il nostro Paese ha applicato l’imposta sull’acquisto soltanto in pochi casi. Il vigente obbligo di iscrizione comporta un onere considerevole per le imprese estere. A seguito dell’imposta sussidiaria sull’acquisto gravante la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero, attualmente un’impresa sul territorio svizzero che acquista tali prestazioni da un’impresa estera deve sempre assicurarsi che l’impresa fornitrice della prestazione sia assoggettata all’imposta in Svizzera e che fatturi le proprie prestazioni indicando l’IVA. Diversamente, l’impresa sul territorio svizzero corre il rischio di dover poi conteggiare essa stessa l’imposta per dette prestazioni. In futuro, questo obbligo supplementare di verifica verrà meno per le imprese che acquistano la prestazione e ciò determinerà uno sgravio amministrativo.

Anche l’AFC beneficerà di una riduzione dell’onere amministrativo. In futuro, le imprese estere che eseguono sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni B2B non dovranno più essere registrate e gestite come contribuenti. Si evita completamente il rischio di incasso che è tendenzialmente più elevato nel caso delle imprese estere. Le imprese estere che eseguono prestazioni B2B e B2C, in linea di massima dovranno riscuotere l’IVA soltanto sulle prestazioni B2C e conteggiare l’imposta con l’AFC unicamente per tali prestazioni. Anche questa soluzione ridurrà il rischio di incasso.

Le imprese svizzere che eseguono prestazioni transfrontaliere devono già oggi fare una distinzione tra prestazioni B2B senza l’IVA estera per i contribuenti esteri e prestazioni B2C con l’IVA estera per i consumatori finali. Anche per questa ragione è opportuno che in futuro le imprese estere siano tenute a fare una distinzione comparabile per le prestazioni transfrontaliere eseguite sul territorio svizzero. Questo disciplinamento corrisponde in larga misura alle regole locali già note a tali imprese e quindi non dovrebbe creare enormi difficoltà.

Una fornitura sul territorio svizzero eseguita da un fornitore estero è generalmente preceduta da un’importazione di beni. Il nuovo disciplinamento non modifica la