Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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svizzero per imprese assoggettate supplementare considerevole per i all’imposta non dovrebbero essere grava- contribuenti, che dovrebbero sempre te da imposta. Si introdurrebbe un siste- verificare se è possibile eseguire una ma simile a quello dell’imposta sulla prestazione non gravata da imposta.
cifra d’affari, sostituita dall’IVA Inoltre, la fattispecie fiscale del consuall’inizio del 1995. Un sistema di questo mo proprio dovrebbe essere reintrodotta. tipo limiterebbe l’impegno di liquidità Infatti, se il destinatario utilizzasse la dei contribuenti e ridurrebbe le perdite prestazione acquisita per eseguire prefiscali. stazioni escluse dall’imposta, non sareb-
be possibile correggere, come finora, la deduzione dell’imposta precedente, ma bisognerebbe dichiarare l’imposta sul consumo proprio. Una simile regolamentazione andrebbe presa in considerazione soltanto se l’AFC si trovasse di fronte a perdite su debitori molto elevate.
Uso obbligatorio del rendiconto elettro- A questa misura viene dato seguito nico nell’avamprogetto di legge federale
sulle procedure elettroniche in ambito fiscale.
Abolizione della procedura di reclamo L’80 per cento circa di tutte le procedure secondo l’articolo 83 LIVA di reclamo si conclude con una decisio-
ne su reclamo. Soltanto nel 20 per cento circa dei casi la decisione viene impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). In caso di attuazione di questa misura, le decisioni dell’AFC dovrebbero essere motivate in modo più dettagliato rispetto a quanto avviene attualmente. Si prevede anche un aumento delle spese per il personale dell’AFC e soprattutto del TAF. Inoltre, le imprese dovrebbero sostenere costi supplementari, dato che la procedura di reclamo, contrariamente alla procedura dinanzi al TAF, è gratuita.
Abolizione delle esclusioni dall’imposta Diversamente da quanto avviene per i nel mercato monetario e dei capitali contratti di commissione, l’imposizione nonché nel settore assicurativo, se tecni- delle assicurazioni secondo la procedura camente fattibile. Ciò sarebbe possibile usuale nell’ambito dell’IVA non è per il contratto di commissione come possibile. Inoltre, un’imposizione di pure per le assicurazioni cose, del patri- questo tipo andrebbe presa in consideramonio e le riassicurazioni (art. 21 cpv. 2 zione soltanto nel caso in cui le tasse di
n. 18 e 19 LIVA). bollo su questo genere di negozio giuri-