Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
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fideiussioni solidali COVID-19 non deve essere oggetto di modifiche tali da creare incertezza giuridica né da rendere eventualmente necessario l’adeguamento successivo di decine di migliaia di rapporti di credito e fideiussione nonché dei relativi contratti. Qualora si creasse incertezza giuridica, i mutuanti potrebbero vedersi costretti ad accelerare l’ammortamento dei crediti e, a seguito di arretrati o inadempienze, a escutere fideiussioni per un importo significativo al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e il rischio finanziario. Ciò non sarebbe nell’interesse delle organizzazioni che concedono le fideiussioni né della Confederazione, la quale si dovrebbe fare carico delle perdite corrispondenti. Tuttavia, neppure il fallimento di numerosi mutuatari sarebbe nell’interesse della Confederazione. Sia le disposizioni dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 che quelle dell’avamprogetto devono essere considerate alla luce di questo necessario equilibrio. Per questo motivo, l’avamprogetto prevede una sufficiente flessibilità per le organizzazioni che concedono fideiussioni, ad esempio nell’escussione delle fideiussioni e successivamente nella gestione dei crediti loro trasferiti. Ad esempio, esse devono poter estendere la durata delle fideiussioni e approvare le postergazioni dei crediti con la partecipazione dei mutuanti (art. 3 e art. 7 seg.).
1.4.2 Punti essenziali del progetto
I punti essenziali della futura legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 sono i seguenti.
- Sono stati instaurati circa 128 000 rapporti di credito e fideiussione. Pertanto, l’impiego illecito dei fondi disciplinato all’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 è stato ripreso nell’avamprogetto senza apportarvi modifiche materiali sostanziali (art. 2. cpv. 2). È ora ammesso l’impiego dei crediti COVID-19 per nuovi investimenti. Anche la disposizione penale viene integrata senza modifiche materiali nell’avamprogetto; essa si riferisce in particolare a tale impiego illecito dei fondi (art. 26). Qualora, nell’ambito della revisione limitata o ordinaria del conto annuale o di gruppo, riscontri una violazione del divieto di impiego dei fondi, l’ufficio di revisione del mutuatario impartisce a quest’ultimo un termine ragionevole per regolarizzare la situazione. Se ciò non avviene entro il termine impartito, l’ufficio di revisione deve informare la competente organizzazione che ha concesso le fideiussioni (art. 24).
- Il termine previsto per l’ammortamento dei crediti COVID-19 continuerà ad essere di cinque anni. Se l’ammortamento entro il termine prescritto comporta gravi difficoltà per il mutuatario, con il consenso dell’organizzazione che concede fideiussioni, il mutuante può prorogare adeguatamente il termine in base a un piano di ammortamento, a condizione che ne consegua una riduzione dei rischi finanziari per la Confederazione. La durata complessiva di un credito COVID-19 non può però superare i dieci anni (finora sette anni; art. 3). Anche gli altri creditori del mutuatario beneficiano di questa possibilità di proroga, dal momento che soprattutto la procedura fallimentare comporta quasi sempre gravi perdite finanziarie.