Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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- La determinazione del tasso d’interesse resta invece sostanzialmente inva-

riata. Su richiesta del DFF, il Consiglio federale (finora il DFF) adegua annualmente i tassi d’interesse agli sviluppi di mercato. Prima di farlo, il DFF consulta le banche partecipanti. Fintantoché l’economia svizzera rimarrà in una fase di recessione a causa delle conseguenze dell’epidemia di COVID-19, i tassi d’interesse correnti non dovrebbero cambiare in modo significativo. Inoltre, questo meccanismo di adeguamento è il risultato delle negoziazioni con le banche. Non può quindi essere adeguato in maniera unilaterale (art. 4).

- L’avamprogetto integra i diritti e gli obblighi delle quattro organizzazioni

che concedono fideiussioni, in particolare per quanto riguarda la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni solidali COVID-19. Ad esse deve essere concesso un adeguato margine di manovra prima dell’escussione delle fideiussioni e successivamente nella gestione dei crediti loro trasferiti, ad esempio nell’ambito di una procedura concordataria (art. 7 seg.). Anche questa misura può servire agli altri creditori del mutuatario. Al fine di garantire la certezza del diritto, il ricorso a terzi da parte delle organizzazioni che concedono fideiussioni è disciplinato esplicitamente (art. 9).

- Come nell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, lo scambio di

dati e informazioni tra le varie parti coinvolte nel sistema di fideiussione del credito COVID-19 deve essere protetto. Il trattamento, il collegamento e la comunicazione di dati personali e informazioni sono aspetti centrali della prevenzione, della lotta e del perseguimento degli abusi. Il segreto bancario, fiscale, d’ufficio o delle revisioni continuerà a non poter essere invocato per il trattamento, il collegamento e la comunicazione di dati personali e informazioni (art. 11). I mutuatari hanno già acconsentito a questo scambio di dati e informazioni nell’ambito delle basi contrattuali del credito.

- Se un mutuante escute la fideiussione solidale perché un mutuatario, in

particolare, è in ritardo con l’ammortamento del credito, l’organizzazione che ha concesso la fideiussione può incorrere in perdite. La Confederazione si fa carico di tali perdite; la relativa copertura rimane sostanzialmente invariata (art. 13 seg.). Se, successivamente, l’organizzazione che ha concesso la fideiussione è in grado di recuperare parzialmente o completamente i crediti che le sono stati trasferiti, questi crediti recuperati saranno versati alla Confederazione (art. 17).

- Resta invariata la possibilità per i mutuanti del trasferimento semplificato

dei crediti per il rifinanziamento da parte della BNS. Tale possibilità rappresenta una componente importante del sistema di fideiussione del credito COVID-19 (art. 20–22).

- La responsabilità personale solidale degli organi così come quella delle

persone che si occupano della gestione o della liquidazione del mutuatario vengono riprese nell’avamprogetto senza modifiche sostanziali (art. 23).