Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 19 pagine
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3.4 Risultati concernenti il progetto di ordinanza sui sistemi d’informazione AD
3.4.1 Disposizioni generali (art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 OSI-AD)
Art. 3
Secondo USS e Unia la disposizione è relativamente ampia, fatto positivo nell’ottica della protezione dei dati. Sempre per USS e Unia non è tuttavia chiaro cosa succeda nel caso in cui, nello scambio di dati, la protezione di questi ultimi non venga garantita. In generale questi due attori ritengono che, in relazione al regolamento per il trattamento dei dati di cui al capoverso 3, non sia tutto chiaro.
Art. 5
TI accoglie favorevolmente la possibilità di esportazione dei dati nei sistemi d’informazione degli organi d’esecuzione. Per USS e Unia la procedura di autorizzazione secondo il capoverso 2 non è chiara: le casse di disoccupazione dovrebbero esportare dati per poter svolgere le attività di controlling (SCI, verifica della qualità, valutazioni, ecc.), ma non è praticabile chiedere un’autorizzazione per queste attività molto frequenti.
Art. 6
BL, GL, SG, SZ, UR e AUSL approvano in generale l’estensione della fonte di dati per stabilire gli indicatori relativi alle prestazioni e per misurare i risultati. Le modifiche sono necessarie per una gestione moderna ed efficace delle prestazioni dell’amministrazione. In particolare per la gestione operativa e strategica è interessante che l’articolo 6 permetta di raccogliere dati fino al livello dei singoli collaboratori. Questa nuova possibilità di gestione è accolta con favore anche da BS. Occorre tuttavia considerare il notevole aumento della mole di dati da rilevare da parte dei collaboratori (consulenti del personale, amministrazione, ecc.), già ora considerevole. Lo scopo dovrebbe essere lo sgravio amministrativo. Per USS e Unia non è chiaro cosa accade se i collaboratori non sono d’accordo con quanto previsto al capoverso 1. Per SH l’estensione della fonte di dati per stabilire gli indicatori relativi alle prestazioni e per misurare i risultati è un imperativo, se si intende garantire una gestione dei servizi dell’amministrazione (collocamento pubblico) moderna e impostata su principi statistici.
Art. 7
USS e Unia ritengono che andrebbe chiarito il periodo per cui è accordato il contributo forfettario.
3.4.2 Sistema d’informazione per il collocamento pubblico secondo l’articolo 83 capoverso 1bis lettera b LADI (art. 10 e 11 OSI-AD)
BS approva esplicitamente l’articolo 10 dato che pone, fra l’altro, le basi per una collaborazione efficiente nell’ambito della CII.
3.4.3 Sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro secondo l’articolo 83 capoverso 1bis lettera c LADI (art. 12, 13, 14, 15 e 16 OSI-AD)
LU rileva che per il trattamento dei dati per l’analisi dei dati del mercato del lavoro andrebbe osservato l’articolo 22 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD7). Per esempio, andrebbero definite a monte le misure tecniche e organizzative per rendere anonimi i dati personali.
Art. 15