Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 19 pagine
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dell’annuncio entro un determinato termine. Riguardo al capoverso 5, USS e Unia chiedono che l’inosservanza del termine non comporti alcun pregiudizio per gli assicurati.
Art. 20
TI sostiene che la novità di maggior rilievo del progetto sia data dalla rinuncia all’attestazione di domicilio a favore della verifica dei dati relativi al domicilio degli assicurati tramite consultazione del registro cantonale degli abitanti ad opera del servizio pubblico di collocamento. TI Aggiunge che, avendo gli URC già accesso al precitato registro, la modifica sarà attuabile con estrema facilità, anche se creerà un maggior aggravio nella fase di presa a carico degli utenti. Come segnalato da TI, inoltre, i dati presenti nel registro cantonale degli abitanti non risultano sempre aggiornati e accade con una certa frequenza che siano gli URC a segnalare alle autorità comunali un cambiamento di domicilio in corso (comprese le partenze all’estero). BL deplora la mancanza di chiarezza riguardo ai termini entro cui devono essere controllati gli annunci. USS e Unia propongono di riunire i capoversi 1 e 2 in un unico capoverso. USI ritiene che vi sia una riduzione del carico di lavoro per gli assicurati visto che il servizio competente riceve i dati dal registro degli abitanti per via elettronica.
Art. 20a
USS e Unia affermano che all’articolo 20a i capoversi 2 e 3 si ripetano. Sarebbe sufficiente una diversa formulazione dell’articolo.
Art. 21
BL, GL, UR e AUSL approvano il fatto che i colloqui personali di consulenza e di controllo continuino ad essere effettuati in loco. BL, GL, SG, SZ, UR e AULS ritengono essenziale per una buona consulenza che soprattutto il primo colloquio avvenga sul posto. SH suppone che, grazie ai servizi online, tra Natale e Capodanno dovrebbe essere sufficiente un servizio minimo. USI giudica positivo e opportuno lo stralcio dell’espressione «di regola», come pure il fatto che i servizi cantonali debbano poter essere contattati tra Natale e Capodanno, visto che gli assicurati devono continuare a rispettare i loro obblighi anche durante questo periodo.
Art. 22
AR, BL, NW e OW chiedono che il termine di 15 giorni sia precisato indicando se si tratta di giorni civili o lavorativi. BL propone di adottare la formulazione «15 giorni lavorativi» («15 Arbeitstage») e AR «entro 15 giorni lavorativi» («innert 15 Arbeitstagen»). TI ritiene che la prova delle ricerche di lavoro debba essere presentata immediatamente dopo l’annuncio all’URC e non durante il primo colloquio di consulenza e di controllo, di modo che i consulenti del personale abbiano la possibilità di preparare meglio il colloquio, evitando inutili ritardi nel reinserimento nel mercato del lavoro (cpv. 2). BL e NE considerano inadeguato lo stralcio del vigente articolo 22 capoverso 4 in quanto è necessario definire e convenire con l’assicurato i canali di comunicazione.
Art. 23
USS e Unia sottolineano che nella versione in vigore il servizio competente provvede affinché alla fine del mese l’assicurato disponga del modulo «Informazioni della persona assicurata». Questo obbligo manca invece nel progetto. Questo punto importante andrebbe chiarito perché, senza il documento in questione, non si potrebbe effettuare alcun pagamento.
3.2.3 Indennità di disoccupazione (art. 28, 29, 30, 37, 40b, 42 e 45 AP-OADI)
Art. 28
USS e Unia chiedono, in considerazione del principio della parità di trattamento, che l’ufficio di compensazione dell’AD garantisca sulle piattaforme online la visibilità delle casse di disoccupazione sia pubbliche che private (cpv. 1). Quanto appena detto sarebbe utile per gli assicurati che si registrano e importante anche per la parità di trattamento e per le pari opportunità di tutte le casse. Sarebbe auspicabile aggiungere un paragrafo che garantisca questa parità di trattamento.