Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Articolo 19d capoversi 2 e 3
Il capoverso 2 è modificato onde tener conto della nuova numerazione dettata dalla revisione totale dell’articolo 19.
Il capoverso 3 è abrogato poiché, conformemente all’articolo 2 capoverso 5 LAgr, la Confederazione deve provvedere a non favorire una distorsione della concorrenza ai danni dell’attività artigianale e industriale. L’importo del sostegno a favore di installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali non è limitato. I progetti di piccole aziende artigianali devono poter beneficiare di un sostegno equivalente a quello previsto per i progetti realizzati da raggruppamenti di produttori agricoli. Visto il numero esiguo di domande, i contributi previsti per questo provvedimento dovrebbero attestarsi al massimo a 1 milione di franchi. Il finanziamento è garantito nel quadro del preventivo ordinario della Confederazione.
Articolo 19f
Capoverso 1
In vista della realizzazione di un PSR, in primo luogo devono essere elaborate delle basi come: programmi di commercializzazione, analisi dell’economicità, documenti pianificatori, eccetera. L’acquisto di questi dati di base dà diritto ai contributi com’è stato il caso finora (cfr. art. 15b cpv. 1 vigente).
Capoverso 2
I provvedimenti tesi a rispondere a questioni d’interesse pubblico, che abbiano aspetti di tipo ecologico, sociale o culturale, potranno essere sostenuti anche in futuro nell’ambito di PSR. Viene tuttavia posta la condizione che contribuiscano a creare valore aggiunto nell’agricoltura.
Capoverso 3
Finora l’importo dei contributi per i PSR veniva calcolato in base all’articolo 16 OMSt e ciò comportava che per provvedimenti sostenuti nell’ambito di un PSR venissero applicate aliquote diverse rispetto a quelle vigenti per provvedimenti identici realizzati al di fuori di un PSR. Benché i contributi federali concessi nel quadro dei PSR siano generalmente lievemente maggiori, attualmente non vi è uniformità. Onde migliorare la coerenza, per i provvedimenti che in virtù dell’OMSt possono essere sostenuti anche al di fuori di un PSR si introduce un’aliquota fissa uniforme maggiore. In tal modo si indennizza il maggior dispendio cui deve far fronte la collettività nel quadro dei PSR. Per PSR di ampia portata, con diversi rami di produzione e collaborazioni intersettoriali conformemente all’articolo 11a capoverso 1 lettera a, si applica un supplemento del 20 per cento rispetto ad altri provvedimenti nell’ambito dei miglioramenti strutturali. Per PSR orientati alle catene del valore in virtù dell’articolo 11a capoverso 1 lettera b, si applica un supplemento del 10 per cento rispetto ad altri provvedimenti nell’ambito dei miglioramenti strutturali. Se, per esempio, attualmente per investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli nella regione di montagna la Confederazione concede un contributo calcolato applicando un’aliquota del 22 per cento, in futuro l’aliquota del contributo federale per questo provvedimento realizzato nell’ambito di un PSR aumenterà rispettivamente al 24,2 e al 26,4 per cento. In tal modo i contributi per i PSR sono armonizzati con gli altri contributi per i miglioramenti strutturali.
Capoverso 4
Come finora, per i provvedimenti che danno diritto ai contributi solo nell’ambito di PSR nonché per l’elaborazione delle basi si applicano aliquote di contribuzione del 34 per cento nella zona di pianura, del 37 per cento in quella collinare e nella zona di montagna I nonché del 40 per cento nelle zone di montagna II-IV. I provvedimenti collettivi non sostenuti nel quadro dei miglioramenti strutturali ordinari sono, per esempio, l’amministrazione, il marketing, la logistica o le installazioni utilizzate collettivamente.
Attualmente, oltre ai provvedimenti collettivi summenzionati, è possibile concedere contributi anche per i seguenti provvedimenti realizzati solo nell’ambito di PSR (cfr. Direttiva per il calcolo dei contributi nei PSR del 15 febbraio 2013): sviluppo di un ramo aziendale nell’azienda agricola (diversificazione), trasformazione nella regione di pianura, pollai e porcili, serre, edifici e impianti per la piscicoltura, nonché altri provvedimenti nell’interesse del progetto globale. Per questi provvedimenti si applicano riduzioni specifiche dei costi che danno diritto ai contributi che variano, a seconda del provvedimento, dal