Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
20 al 60 per cento. Onde migliorare la coerenza rispetto agli altri miglioramenti strutturali anche per quanto concerne questi provvedimenti, sono previsti i seguenti adeguamenti.
- Introduzione di contributi per i miglioramenti strutturali realizzati al di fuori di PSR per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione nella regione di pianura nonché per i progetti di diversificazione. A tal fine è necessario un adeguamento a livello di legge, già previsto nel quadro della PA22+ e che entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2022. Attualmente le aziende di trasformazione nella regione di montagna che non rientrano in un PSR sono sostenute con un’aliquota del 22 per cento (cfr. art. 19 cpv. 7 OMSt). L’aliquota nella regione di pianura dovrebbe ammontare a circa la metà di quella della regione di montagna.
Analogamente a ciò, anche per la diversificazione, che attualmente può beneficiare di crediti di investimento soltanto al di fuori di PSR, è prevista un’aliquota del 22 per cento nella regione di montagna e dell’11 per cento in quella di pianura. Se la legge sarà adeguata come previsto nel quadro della PA22+, dal 2022 il contributo per le aziende di trasformazione nella regione di pianura e per i progetti di diversificazione nell’ambito di PSR sarà calcolato applicando l’aliquota rispettivamente dell’11 e del 22 per cento, più i supplementi previsti al capoverso 3.
Nell’anno di transizione 2021 si applicano le riduzioni specifiche dei costi che danno diritto ai contributi, segnatamente 20 per cento per la diversificazione e 33 per cento per la trasformazione nella regione di pianura.
- Abolizione, anche nell’ambito di PSR, dei contributi per i miglioramenti strutturali a favore di pollai, porcili, serre nonché edifici e impianti per la piscicoltura. In tal modo è possibile garantire che nel quadro di PSR non vengano erogati contributi a forme di produzione indipendenti dal suolo e poco adeguate alle condizioni locali (parola chiave: importazioni di alimenti per animali).
Capoverso 5
Gli importi indicati nella convenzione in virtù dell’articolo 28a rappresentano il limite massimo dei contributi federali erogabili. Se, in fase di attuazione, non vengono realizzati tutti i sottoprogetti o i costi risultano inferiori a quelli previsti in un primo tempo, i contributi federali sono adeguati di conseguenza.
Capoverso 6
Per consentire uno sviluppo più dinamico, il processo di attuazione è reso flessibile. Se già nella tappa di acquisto dei dati di base vengono attuati provvedimenti non infrastrutturali (p.es. creazione di un sito Internet, provvedimenti di marketing, ecc.), i costi che ne scaturiscono possono essere computati. Se il progetto non è sostenuto in un secondo tempo nell’ambito di un PSR, il suo promotore si assume il rischio finanziario e quindi anche i costi per l’attuazione di questi provvedimenti realizzati anticipatamente.
Articolo 20 capoverso 1 lettera a, nonché capoverso 1bise 1ter
Le prestazioni cantonali per provvedimenti nel quadro di PSR sono uniformate con gli altri miglioramenti strutturali. Per i provvedimenti che possono essere sostenuti anche al di fuori di PSR, si applica lo stesso contributo cantonale, pari al 90 per cento del contributo federale per i provvedimenti collettivi e al 100 per cento per quelli individuali. Per i provvedimenti che possono essere sostenuti soltanto nell’ambito di un PSR, come ad esempio il marketing oppure l’amministrazione, sarà richiesta anche in futuro una prestazione cantonale dell’80 per cento (cvp. 1 lett. a e cpv. 1ter).
Il capoverso 1bisè modificato onde tener conto della nuova numerazione dettata dalla revisione totale dell’articolo 19.
Articolo 21 capoverso 3
Onde assicurare un trattamento rapido delle domande, i Cantoni sono invitati a trasmettere elettronicamente i dati pertinenti utilizzando il sistema d’informazione della Confederazione eMapis.
Articolo 22