Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 24 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: pacchetto di ordinanze agricole 2020

4 Cantoni (OW, FR, AR, JU) respingono il cambio di sistema che prevede il versamento diretto. Appoggiano le argomentazioni della maggioranza delle organizzazioni agricole (in particolare USC, PSL, USDCR, BioSuisse) e della filiera del latte (in particolare IP Latte, Fromarte, VMI) contrarie al versamento diretto. Temono che questo potrebbe causare riduzioni di prezzo anche per il latte di latteria. Inoltre aumenterebbe il dispendio amministrativo, comportando costi per la categoria e anche per la Confederazione. Ritengono che l’aspetto del rischio d’inadempienza per la Confederazione correlato al versamento dei due supplementi attraverso i valorizzatori del latte debba essere risolto con la PA22+.

Pagamento del supplemento per il foraggiamento senza insilati per tutto il latte trasformato in formaggio proveniente da animali nutriti senza insilati

Oltre al versamento diretto è stato proposto di pagare il supplemento per il foraggiamento senza insilati per tutto il quantitativo di latte proveniente da vacche nutrite senza insilati trasformato in formaggio (ovvero anche per latte ottenuto senza insilati, pastorizzato o sottoposto a bactofugazione prima della trasformazione in formaggio). 13 Cantoni (BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BL, GR, AG, TG) sostengono questa proposta. Il Canton AI nonché Fromarte e SSEA sono d’accordo, ma solo a condizione che l’importo del supplemento per il foraggiamento senza insilati resti a 3 ct./kg e il preventivo dei supplementi per latte sia aumentato di conseguenza.

La maggioranza delle organizzazioni agricole (in particolare USC, PSL, BioSuisse) respinge la modifica proposta in relazione al campo d’applicazione del supplemento per il foraggiamento senza insilati. Secondo queste organizzazioni non vanno promossi metodi di produzione più costosi se non esiste un mercato per il formaggio così ottenuto. Temono inoltre che si trasformerebbe in formaggio molto più latte proveniente da animali foraggiati senza insilati rispetto alle stime dell’UFAG. Ritengono che allo stato attuale non sia possibile aumentare il preventivo, per cui andrebbero ridotte le aliquote dei supplementi e vogliono evitare questa evenienza. VMI e IP Latte considerano problematici la mancanza di un mercato di sbocco e il finanziamento di questa estensione del supplemento al foraggiamento senza insilati. 3 Cantoni (NE, GE, JU) e altre organizzazioni (Uniterre, AGORA, Gruyère, IP Latte) respingono la proposta in quanto andrebbe perso il riferimento al formaggio a base di latte crudo e quindi anche alla strategia per la qualità.

2.15 Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali, OEm-BDTA

Solo il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) non è favorevole all’importo proposto per gli emolumenti sulle marche auricolari per le razze nane.

La maggior parte delle organizzazioni agricole che hanno espresso un parere sostiene l’Unione svizzera dei contadini nella sua richiesta di stralciare il numero 1.2 dell’allegato; le marche auricolari sostitutive dovrebbero essere fornite gratuitamente.

Diverse organizzazioni agricole, come la Federazione svizzera d’allevamento caprino, propongono di inserire una nuova rubrica, sotto il punto 1.1.2 dell’allegato, concernente una marca auricolare senza microchip per i capretti da macellazione a 0.45 franchi.

2.16 Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura, OSIAgr

In merito alla modifica dell’ordinanza si sono espressi soprattutto Cantoni, nonché associazioni e organizzazioni contadine.

I Cantoni approvano le modifiche proposte. Segnalano che nella cessione di dati deve essere prestata grande attenzione all’aspetto della protezione, in particolare se si tratta di dati dei controlli di base e di risultati dei controlli. Le associazioni e le organizzazioni contadine sostengono le modifiche; intendono altresì beneficiare della possibilità di trasmettere i dati. Questo è possibile già oggi ed è disciplinato nell’OSIAgr all’articolo 27 capoverso 9. È necessario il consenso della persona interessata.

072.10-00009 \ COO.2101.101.4.1285687