Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/44: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2): disposizioni speciali per aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su strade nazionali · 11 pagine
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AG, BE, GR, AIPL, AUSL, SO e VS condividono esplicitamente l’idea che determinati lavori devono, per motivi di sicurezza tecnica, essere eseguiti durante la notte per ridurre il rischio di incidenti per i lavoratori. BS, AIPL, AUSL, NW, OW, SO, UR e ZH sottolineano che in questo modo si tiene conto della protezione della salute dei lavoratori (in particolare, per BS, perché il campo d’applicazione è limitato). GL e ZG ritengono che si debba attribuire grande importanza alla sicurezza e alla protezione dei lavoratori impiegati su strade molto trafficate (come prevede l’art. 48a OLL 2, secondo GL).
TI fa notare che le autorità d’esecuzione della legge sul lavoro (LL), come avviene oggi, avranno comunque il diritto di effettuare, nel singolo caso, un controllo aziendale per verificare il rispetto di tutte le disposizioni della LL e delle relative ordinanze riguardanti la protezione dei lavoratori, collaborando se necessario anche con l’USTRA. Aggiunge che i settori economici coinvolti in questo genere di attività sono sottoposti nella maggior parte dei casi a contratto collettivo di lavoro, pertanto anche i rappresentanti sindacali attivi nelle rispettive commissioni paritetiche potranno espletare i controlli di loro competenza.
VD sottolinea che è importante che le imprese siano tenute a rispettare tutte le regole relative alla durata del lavoro e del riposo, nonostante l’esenzione dall’obbligo d’autorizzazione. I motivi che inducono un’impresa a effettuare i lavori durante la notte dovranno anche in futuro essere giustificati nel singolo caso. La riduzione dell’onere amministrativo non deve essere un incentivo per il lavoro notturno. Il lavoro notturno esente dall’obbligo d’autorizzazione deve rimanere un’eccezione.
La riduzione dell’onere amministrativo che risulta dalla revisione è riconosciuta da AI, BE, BS, FR, GR, AIPL, AUSL, NW, OW, SG, SO, TI, UR e ZH. BL e VS partono dal presupposto che l’onere amministrativo non sarà lo stesso per le autorità competenti e per le aziende. ZG non prevede una diminuzione dell’onere amministrativo perché la rete delle strade nazionali sul territorio del Cantone è molto ridotta e di conseguenza il Cantone riceve poche domande di permesso. GE esprime dei dubbi in merito alla riduzione dell’onere amministrativo perché ritiene che tutte le notifiche andrebbero inoltrate alle associazioni, comprese quelle che, nel processo di autorizzazione tradizionale, sarebbero di competenza della SECO sulla base della durata del lavoro.
GR fa notare che i lavori interessati dalla disposizione derogatoria sono lavori che attualmente vengono in generale autorizzati dalle autorità d’esecuzione cantonali. VS scrive che il rilascio dell’autorizzazione nelle situazioni contemplate dall’articolo 48a OLL 2 corrisponde alla prassi corrente.
VD afferma che si deve tener conto il più possibile delle esigenze delle parti che partecipano alla tavola rotonda.
3.1 Art. 48a cpv. 1 OLL 2
Il campo d’applicazione limitato viene messo in questione da BS in quanto, come afferma, l’esigenza di sicurezza esiste anche al di fuori di esso. Rientrano nel campo d’applicazione, oltre ai lavori a gallerie e ponti, anche i lavori che non vengono effettuati su questi elementi, purché siano in diretta relazione con essi e sia rispettato il principio di proporzionalità. Se un cantiere comprende gli elementi citati al capoverso 1 (gallerie o ponti), la disposizione si applica anche sul tratto stradale tra questi elementi, purché ciò sia proporzionato. Per BS ciò non è sufficiente e inoltre questa definizione del campo d’applicazione potrebbe portare a difficoltà di interpretazione; il campo d’applicazione andrebbe quindi esteso a tutta la rete delle strade nazionali. Anche AIPL, AUSL e SO sono favorevoli all’estensione del campo d’applicazione all’intera rete delle strade nazionali. SH a sua volta vorrebbe che venisse esteso il campo d’applicazione, ma alle strade cantonali ad alta capacità e chiede che sia modificato il rapporto esplicativo in tal senso. GR è d’accordo con la limitazione alle strade nazionali ma chiede che la disposizione derogatoria sia applicabile anche ai tratti a cielo aperto.
Per quanto riguarda le difficoltà di interpretazione succitate, BL e NE chiedono che per queste situazioni siano presentati esempi concreti nelle Indicazioni relative alla LL e alle ordinanze 1 e 2 e che sia chiarito il campo d’applicazione. BL suggerisce inoltre di completare le Indicazioni specificando che nel campo d’applicazione rientrano anche tutte le parti costitutive delle strade nazionali di cui all’articolo 2 dell’ordinanza sulle strade nazionali (OSN, RS 725.111), come figura nel rapporto esplicativo. 4/11