Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/44: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2): disposizioni speciali per aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su strade nazionali · 11 pagine
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AIPL, AUSL e SO accolgono favorevolmente il fatto che l’esenzione dall’obbligo d’autorizzazione si limiti al lavoro notturno.
In merito al campo d’applicazione, AG e SG constatano che non viene fatta alcuna distinzione tra le unità territoriali secondo l’OSN e le imprese private incaricate della gestione o della realizzazione di progetti (l’unità territoriale VI fa parte dell’amministrazione cantonale, come specifica SG). Questa parità di trattamento è a loro avviso problematica perché le unità territoriali effettuano i loro lavori di giorno e di notte a breve termine e a seguito di eventi o di condizioni meteorologiche particolari oppure devono effettuarli di notte in base alle direttive e ai requisiti dell’USTRA. Secondo AG le unità territoriali sono tenute per legge a intervenire di notte e di domenica e garantiscono la sicurezza e la disponibilità delle strade nazionali. Le undici unità territoriali devono essere distinte dalle altre imprese che operano sulle strade nazionali ed essere esentate in generale dall’obbligo d’autorizzazione o di notifica del lavoro notturno. NE parte dal presupposto che le unità territoriali siano escluse dal campo d’applicazione.
GE attira l’attenzione su potenziali abusi legati alla disposizione, perché è facile affermare che i criteri che permettono a un’impresa di richiedere l’esenzione dall’autorizzazione per il lavoro notturno sono soddisfatti. L’esenzione priva le autorità competenti della possibilità di effettuare controlli, una problematica che risulta comunque leggermente attenuata dall’obbligo di notifica previsto.
GE propone di chiarire la nozione di «sicurezza»; propone inoltre che se questa nozione deve riferirsi al criterio delle strade fortemente trafficate (conformemente al n. 14 all. OLL 1), ciò vada esplicitamente indicato nel testo dell’ordinanza.
3.2 Art. 48a cpv. 2 OLL 2
BS, FR, GR e ZG sostengono esplicitamente l’obbligo di notifica. NW e OW sono invece contrari: si tratterebbe di una misura superflua ed estranea alla prassi, in particolare perché in base all’articolo 58 LL i Cantoni sono tenuti a informare le associazioni che hanno diritto di ricorso. Secondo questi due Cantoni, i rappresentanti dei lavoratori e le commissioni paritetiche sono inoltre di norma a conoscenza dei progetti di costruzione sulle strade nazionali prima dell’autorità cantonale. Anche TG, TI e UR sono contrari all’obbligo di notifica (TG ritiene che impedirebbe almeno in parte la riduzione dell’onere amministrativo auspicata).
BL suggerisce di descrivere più in dettaglio il contenuto della notifica, per esempio nelle Indicazioni; BS, GE, AIPL, AUSL e SO condividono questa opinione. Secondo BL il progetto non prevede il coinvolgimento dell’USTRA, per cui andrebbe completato specificando che le imprese devono allegare alla notifica il mandato dell’autorità federale competente (USTRA), perché quest’ultimo indica se per determinate fasi dei lavori è stato disposto il lavoro notturno. BL aggiunge che in questo modo sarebbe possibile verificare se nella rassegna annuale è già stata prevista la necessità del lavoro notturno.
BS nota che l’obbligo di notifica consente alle associazioni di restare informate nonostante il venir meno della pubblicazione delle autorizzazioni, ma chiede che il loro diritto di essere informate sia iscritto nel testo dell’ordinanza. AIPL, AUSL e SO si associano a questa richiesta ritenendo che ciò consentirebbe di avere maggiore chiarezza. Far derivare questo diritto unicamente dall’articolo 58 LL comporta il rischio che le associazioni facciano valere anche in altre situazioni, sulla base di quello stesso articolo, un diritto generale di essere informate in assenza di una decisione.
Secondo BL va specificato nella legge che l’obbligo di notifica non comporta alcun obbligo per l’autorità competente di esaminare d’ufficio i fatti. Anche GE parte dal presupposto che vi sia un obbligo per l’autorità di verificare le notifiche.
AG osserva che il termine di 14 giorni per la notifica è troppo lungo perché i lavori di manutenzione delle strade dipendono fortemente dalle condizioni meteorologiche. GL concorda con questa osservazione ricordando che secondo le istruzioni dell’USTRA i lavori di manutenzione devono essere eseguiti anche a breve termine e propone un termine di 7 giorni. Nota che l’inosservanza del termine di notifica comporterebbe una procedura secondo gli articoli 51 segg. LL. Anche GR, TG e ZG sono dell’opinione che il termine di notifica sia troppo lungo. 5/11