Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/44: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2): disposizioni speciali per aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su strade nazionali · 11 pagine

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Per l’USS l’obbligo di notifica alle autorità e l’informazione delle parti sociali è la condizione sine qua non della revisione.

4.1.3 N. 14 allegato OLL 1

USS, syna, travail.suisse e Unia respingono l’estensione del numero 14 dell’allegato dell’OLL 1 e chiedono di conseguenza la soppressione del primo punto (lavori di risanamento e di sistemazione su strade fortemente trafficate).

4.2 Rappresentanti e organizzazioni dei datori di lavoro: osservazioni generali

Constructionvaud, FVE, FRS e infra suisse approvano interamente la revisione.

CP osserva che l’esigenza di disporre di strade nazionali sicure è grande (e che per questo motivo aumenta il numero di autorizzazioni). SSIC, USI e SSIC Sezione Ticino condividono questa opinione. Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni nella maggior parte dei casi perché sono giustificate dalla protezione dei lavoratori e degli utenti della strada visto il minor traffico durante la notte e la riduzione dell’inquinamento dell’aria; sono dello stesso avviso CP, metal.suisse, SSIC e USI. Infra suisse sottolinea che una perturbazione della circolazione come quella provocata dai cantieri ha ripercussioni negative immediate sull’intero sistema (lavoratori e utenti della strada). Anche AfBN, NSNW, FRS e le unità territoriali I e IX ritengono che la revisione proposta sia comprensibile e corretta. SSIC e USI osservano che la revisione riduce fortemente il rischio d’incidente per i lavoratori e gli utenti della strada.

Secondo infra suisse il lavoro notturno andrebbe chiesto soltanto quando è strettamente necessario perché le piccole e medie imprese, in particolare, non sono in grado di offrirlo. La protezione della salute deve avere la massima priorità. Anche suissepro si esprime a favore di un’applicazione restrittiva del lavoro notturno.

La SSIC Sezione Ticino fa notare che le autorità d’esecuzione della LL, come avviene oggi, avranno comunque il diritto di effettuare, nei singoli casi, controlli aziendali per verificare il rispetto di tutte le disposizioni della LL e delle relative ordinanze riguardanti la protezione dei lavoratori. Aggiunge che i settori economici coinvolti in questo genere di attività sono sottoposti, nella maggior parte dei casi, a contratto collettivo di lavoro, pertanto anche i rappresentanti sindacali attivi nelle rispettive commissioni paritetiche potranno far espletare i controlli di loro competenza.

SSIC e USI puntualizzano che il lavoro notturno comporta per le imprese di costruzione grandi sfide in termini di organizzazione e di personale e che la revisione riduce l’onere amministrativo. Concordano con questa osservazione constructionvaud, FRS, FVE, infra suisse, usam e suissepro. Aumenterebbe inoltre la sicurezza della pianificazione. Anche AfBN, metal.suisse, NSNW, le unità territoriali I e IX accolgono con favore il fatto che si riduca l’onere amministrativo. CP non mette in questione l’onere amministrativo legato al processo di autorizzazione.

4.2.1 Art. 48a cpv. 1 OLL 2

Secondo CP il campo d’applicazione andrebbe esteso anche alla domenica. La SSIC Sezione Ticino è favorevole alla disposizione derogatoria ma avrebbe preferito che il campo d’applicazione non fosse limitato ai lavori a gallerie e ponti. La SSIC condivide questa opinione. metal.suisse suggerisce di considerare un’estensione della deroga alla costruzione di nuove strade nazionali.

Il campo d’applicazione comprende anche i lavori che non vengono effettuati sugli elementi edili citati al capoverso 1 purché siano in diretta relazione con essi e sia rispettato il principio di proporzionalità. Questo vale anche per i cantieri comprendenti gli elementi citati nel capoverso 1 (gallerie o ponti). CP ritiene che questo aspetto non emerga dal testo dell’ordinanza e debba pertanto essere integrato.

Il parere di AG e SG presentato in precedenza per quanto riguarda la distinzione tra unità territoriali e imprese private incaricate della gestione o della realizzazione di progetti è sostenuto anche da AfBN, l’unità territoriale I, NSNW, l’unità territoriale IX e zentras.