Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
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fisioterapia e mezzi e apparecchi(complessivamente + 132 %)13. Nel 2018 lʼaumento dei costi nell’AOMS ha potuto essere in parte frenato, grazie a misure di contenimento dei costi (solo + 230 mio. di franchi, ovvero + 0,7%)14.
In Svizzera i costi per la salute rispetto al prodotto interno lordo (11,9%) sono molto elevati nel confronto internazionale: la media per i Paesi membri dellʼOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) si attesta all’8,8 per cento15. La Confederazione si distingue anche per la quota più elevata di spese a carico delle economie domestiche private rispetto alla spesa complessiva (circa 81,9 mia. fr. nel 2018): nel 2018 tale quota era del 27,3 per cento (22,4 mia. fr.). Assieme agli esborsi per lʼAOMS attraverso i premi dellʼassicurazione malattie e per altre assicurazioni private, le economie domestiche private sostengono più del 70 per cento delle spese complessive per la salute16.
Già oggi, per molte persone i premi elevati dellʼassicurazione malattie rappresentano un onere finanziario importante e costituiscono una delle principali preoccupazioni della popolazione svizzera. Nel sondaggio rappresentativo condotto per il barometro delle apprensioni 2018, il 41 per cento degli elettori intervistati ha indicato il sistema sanitario e le casse malati come uno dei cinque temi più problematici in Svizzera; nel 2017 tale percentuale era inferiore al 30 per cento.
Affinché il sistema sanitario resti finanziabile occorre quindi adottare misure più incisive per contenere i costi e accrescere lʼefficienza. Si tratterà, da un lato, di mantenere lʼonere finanziario dei premi dellʼassicurazione malattie a un livello sopportabile e il più vicino possibile allʼeffetto demografico e, dallʼaltro, di garantire la qualità elevata dellʼassistenza medica nonché lʼaccesso della popolazione a tale assistenza.
2.2 Normativa vigente
L’attuale articolo 117 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) attribuisce già un’ampia competenza alla Confederazione nel disciplinamento dell’AOMS, per cui in linea di principio la legge può prevedere anche una gestione dei costi. Nel settore ospedaliero stazionario diversi Cantoni ricorrono a strumenti di gestione concettualmente affini alla nozione degli obiettivi di costo. Da un lato si tratta di stanziamenti globali di bilancio ai sensi dell’articolo 51 LAMal: tale articolo accorda ai Cantoni la possibilità di fissare un importo complessivo per il finanziamento degli ospedali o delle case di cura, con l’obbligo di interpellare dapprima i fornitori di prestazioni e gli assicuratori. Altri strumenti pertinenti con effetti analoghi a quelli degli stanziamenti globali di bilancio sono le limitazioni dirette del volume e la rimunerazione degressiva nel settore ospedaliero stazionario. In virtù della ripartizione federalistica delle competenze nel settore sanitario, la pianificazione ospedaliera compete ai Cantoni (art. 39
13 Cfr. Ufficio federale della sanità pubblica, Statistica dellʼassicurazione malattie obbligatoria 2018 (STAT KV 18), consultabile allʼindirizzo: www.ufsp.admin.ch > Dati e statistiche > Assicurazione malattie: statistiche > Statistica dellʼassicurazione malattie obbligatoria
14 Cfr. Ufficio federale della sanità pubblica, Statistica dellʼassicurazione malattie obbligatoria 2018 (STAT KV 18), consultabile allʼindirizzo: www.ufsp.admin.ch > Dati e statistiche > Assicurazione malattie: statistiche > Statistica dellʼassicurazione malattie obbligatoria
15 Cfr. OCSE (2018). OECD.stat. consultabile allʼindirizzo: http://stats.oecd.org
16 Cfr. Ufficio federale di statistica, Costi e finanziamento del sistema sanitario 2018 (dati provvisori), consultabile allʼindirizzo: www.ust.admin.ch > Trovare statistiche > Salute > Costi, finanziamento