Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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LAMal), che possono vincolare l’assegnazione di mandati di prestazione a limitazioni dei volumi. La definizione di uno stanziamento globale di bilancio ai sensi dell’articolo 51 LAMal integra tale competenza. Anche nel nuovo finanziamento ospedaliero gli stanziamenti globali di bilancio nel settore ospedaliero costituiscono uno strumento complementare alla rimunerazione forfettaria orientata alla prestazione, in uso nella medicina somatica acuta dal 2012 (SwissDRG) e in psichiatria dal 2018 (TARPSY). Accanto alla rimunerazione forfettaria orientata alla prestazione, la revisione della LAMal nel settore del finanziamento ospedaliero ha introdotto gradualmente dal 2009 una serie di ulteriori misure volte a contenere la crescita dei costi ospedalieri stazionari. Nella loro configurazione attuale, gli stanziamenti globali di bilancio e gli strumenti analoghi nel settore ospedaliero stazionario limitano il finanziamento cantonale delle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal, ma non il finanziamento delle stesse prestazioni da parte degli assicuratori-malattie dell’AOMS. L’AOMS rimane quindi l’unico grande settore della sicurezza sociale in Svizzera privo di regole in materia di spese17.

2.3 Modifiche legislative in corso

Il 21 agosto 2019, il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul primo pacchetto di misure. Essenzialmente vi è un nesso concettuale tra la nozione degli obiettivi di costo e le misure per la gestione dei costi proposte nel disegno di legge. I fornitori di prestazioni o le relative federazioni e gli assicuratori o le relative federazioni (partner tariffali) hanno l’obbligo per legge di stipulare e far approvare dal Consiglio federale una convenzione che definisca misure di gestione dei costi nei settori in cui sono tenuti a stabilire le tariffe e i prezzi secondo l’articolo 43 capoverso 4 LAMal. I partner tariffali sono sostanzialmente liberi nella definizione del meccanismo di gestione. Potrebbero quindi anche prevedere adeguamenti della struttura tariffale, del prezzo di base o del valore del punto tariffale o ancora una combinazione di rimborso e adeguamento tariffale. Gli adeguamenti delle strutture tariffali valide in tutta la Svizzera dovranno però essere sottoposti al Consiglio federale per approvazione. Se il meccanismo di gestione dei costi prevede adeguamenti delle tariffe cantonali, le regole corrispondenti vanno integrate anche nelle convenzioni tariffali cantonali che, secondo le disposizioni già vigenti, devono essere sottoposte al governo cantonale competente per approvazione.

Se non si raggiunge un accordo entro due anni, spetta al Consiglio federale definire le misure. I fornitori di prestazioni e gli assicuratori comunicano al Consiglio federale, su richiesta, le informazioni necessarie per la definizione delle misure. In caso di inottemperanza a tale obbligo, il DFI, in qualità di dipartimento competente, può comminare sanzioni. Il Consiglio federale può limitare i settori nei quali occorre concordare le misure. Attraverso i provvedimenti per la gestione dei costi, le parti in gioco sono rapidamente chiamate ad adottare strumenti efficaci. Le misure concordate tra i partner tariffali per la gestione dei costi nelle convenzioni valide per tutta la Svizzera servirebbero quindi a raggiungere gli obiettivi di costo di cui sopra.

17 Cfr. Brändle, T., Colombier, C., Baur, M. e S. Gaillard (2018). Zielvorgaben für das Wachstum der Gesundheitsausgaben: Ausgewählte Erfahrungen und Erkenntnisse für die Schweiz. Working Paper n. 22 dell’Amministrazione federale delle finanze, Berna, consultabile all’indirizzo: https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/publikationen/oeko_grundlagenarb.html#1764132674