Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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Le modifiche proposte allʼarticolo 42a AP-LAMal sulla tessera dʼassicurato non sono contrarie alle disposizioni del diritto europeo relativo al coordinamento delle assicurazioni sociali recepito dalla Svizzera con lʼALC e la Convenzione AELS, secondo cui gli assicurati ricevono dal loro assicuratore la TEAM. Durante i soggiorni temporanei in uno Stato membro dellʼUE o dellʼAELS, in caso di malattia, infortunio o maternità, presentando la TEAM gli assicurati hanno diritto a tutte le prestazioni in natura necessarie dal profilo medico considerando il genere e la durata presumibile delle prestazioni. Le nuove disposizioni sulla tessera dʼassicurato prevedono che il Consiglio federale può stabilire che debba continuare a essere rilasciata fisicamente quale documento dʼidentificazione. Siccome la TEAM è contenuta sul retro della tessera dʼassicurato, resterà disponibile quale documento. Inoltre anche a livello europeo sono in corso sforzi volti ad ammettere la TEAM in formato elettronico.

6.6.3 Forma dellʼatto

Secondo lʼarticolo 164 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente avamprogetto di legge soddisfa questa condizione. Le leggi federali sono soggette a referendum facoltativo conformemente allʼarticolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. Il presente avamprogetto prevede espressamente il referendum facoltativo.

6.6.4 Subordinazione al freno alle spese

Allo scopo di limitare le spese, lʼarticolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. prevede che le disposizioni in materia di sussidi, i crediti dʼimpegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Siccome non contiene disposizioni in materia di sussidi né decisioni di finanziamento, il presente avamprogetto non sottostà al freno alle spese.

6.6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dellʼequivalenza fiscale

Lʼavamprogetto non comporta modifiche sostanziali nella ripartizione o nellʼadempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni. Gli adeguamenti normativi non implicano un trasferimento sostanziale di competenze. La ripartizione vigente delle competenze subirà modifiche minime.

Lʼimpostazione dellʼobiettivo, che mira a ravvivare e rafforzare il partenariato tariffale, fa propria la ripartizione delle competenze dello Stato federale. Il diritto degli assicurati a vedersi assumere i costi delle prestazioni assicurate resta garantito in ogni caso.

Da un lato, nellʼambito dellʼobiettivo sono conferite competenze al Consiglio federale: questi fissa un obiettivo di costo complessivo nazionale, obiettivi di costo per i singoli Cantoni e le singole categorie di costi nonché un margine di tolleranza uniforme. Definisce inoltre categorie di costi uniformi. Per le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi (art. 52 LAMal) nonché le prestazioni per le quali i partner tariffali hanno stipulato convenzioni tariffali valide in tutta la Svizzera secondo lʼarticolo 46 capoverso 4 LAMal (escluse le convenzioni che prevedono soltanto una struttura tariffale unitaria a livello nazionale), il Consiglio federale fissa gli obiettivi di costo e, in caso di superamento, adotta misure correttive. Dallʼaltro, ai Cantoni è