Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
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sulla sicurezza dell’approvvigionamento di medicamenti economici e consentire di tenerne conto nel calcolo il più conveniente possibile dei prezzi. La misura «modelli di prezzo e restituzioni» punta i riflettori non da ultimo sui prezzi elevati delle nuove prestazioni, in particolare dei nuovi medicamenti o delle nuove terapie combinate, come pure dei dispositivi medici, i cui prezzi elevati graveranno sul sistema sanitario nel futuro prossimo. Per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza dellʼassistenza sanitaria, i modelli di prezzo dovranno garantire alla popolazione un accesso rapido ed economico alle nuove terapie innovative, che altrimenti non sarebbero più pagabili o arriverebbero sul mercato svizzero con forti ritardi.
6.5.5 Ripercussioni sullʼambiente
Siccome non sono previste ripercussioni sullʼambiente, non sono stati esaminati i relativi aspetti.
6.5.6 Altre ripercussioni
Siccome non sono previste altre ripercussioni, non sono stati esaminati altri aspetti.
6.6 Aspetti giuridici
6.6.1 Costituzionalità
Secondo lʼarticolo 117 capoverso 1 Cost., la Confederazione emana prescrizioni sullʼassicurazione contro le malattie e gli infortuni. Si tratta di una competenza federale estesa, che lascia al legislatore un ampio margine di manovra. Spetta al legislatore federale disciplinare segnatamente il finanziamento delle prestazioni a carico dellʼAOMS102.
Per quanto riguarda lʼintroduzione di un obiettivo, in relazione ai fornitori di prestazioni occorre rilevare che lʼassicurazione sociale in quanto tale è ampiamente sottratta alla libertà economica. Nei settori in cui non vige per principio una concorrenza economica privata, come la fissazione delle tariffe e dei prezzi delle prestazioni rimunerate dallʼassicurazione sociale (co)finanziata dallo Stato, sono ammesse prescrizioni. La libertà economica non dà in particolare alcun diritto di generare prestazioni a carico dellʼassicurazione malattie sociale in quantità arbitrarie103. La LAMal mira a garantire unʼassicurazione malattie socialmente sostenibile e non i redditi e gli utili dei fornitori di prestazioni104.
In relazione agli assicurati occorre precisare che il diritto costituzionale svizzero non contempla alcun «diritto fondamentale alla salute»105. Secondo lʼarticolo 117a capoverso 1 Cost., nellʼambito delle loro competenze la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a unʼassistenza medica di base sufficiente e di
102 Gächter/Renold-Burch, in: Waldmann et al [ed.], Basler Kommentar zur Bundesverfassung, 2015, Art. 117 Rz 4-6.
103 Cfr. DTF 143 V 369, consid. 5.4.3 in fine; DTF 132 V 6, consid. 2.5.2; DTF 130 I 26, consid. 4.3.
104 Cfr. TAF C-1966/2014, consid. 4.3.
105 Eugster, in: Meyer [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2016, E. Rz 14, 15.