Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 90Fedlex · Rapporto esplicativo

dellʼAELS in Svizzera si applica il diritto europeo relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ad esempio il regolamento (CE) n. 883/2004110 e il regolamento (CE) n. 987/2009111. In relazione alla garanzia della libera circolazione delle persone, tale diritto non mira però ad armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri sono sostanzialmente liberi di determinare lʼimpostazione concreta, il campo dʼapplicazione personale, le modalità di finanziamento e lʼorganizzazione di tali sistemi. Devono tuttavia attenersi ai principi di coordinamento, come per esempio il divieto di discriminazione, il computo dei periodi di assicurazione e la fornitura transfrontaliera delle prestazioni, disciplinati nel regolamento (CE) n. 883/2004 e nel relativo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.

Obiettivo

Lʼintroduzione di un obiettivo persegue prevalentemente uno scopo interno alla Svizzera (il contenimento dei costi nellʼAOMS) e riguarda soprattutto attori in Svizzera (Cantoni, fornitori di prestazioni, assicuratori e assicurati). Le disposizioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera descritti sopra e le disposizioni del diritto europeo relativo al coordinamento.

Rappresentano tuttʼal più un caso particolare le costellazioni con prestazioni fornite allʼestero secondo lʼarticolo 34 capoverso 2 LAMal (in combinato disposto con gli art. 36-37 OAMal), ad esempio in caso di programmi di cooperazione transfrontaliera (art. 36a OAMal). Se in futuro dovessero emergere conflitti nellʼambito di tali costellazioni, il Consiglio federale avrebbe la possibilità di eccettuare determinate categorie di prestazioni dallʼattribuzione a una categoria di costi (cfr. art. 54a cpv. 4 AP-LAMal).

Prima consulenza

Le disposizioni proposte sulla prima consulenza sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera e le disposizioni del diritto europeo relativo al coordinamento descritti sopra. Avranno le seguenti ripercussioni sulle varie categorie di assicurati.

In base allʼarticolo 19 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, con la TEAM in caso di soggiorno temporaneo in un Paese dellʼUnione europea, in Islanda, in Liechtenstein o in Norvegia le persone residenti e assicurate in Svizzera hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. A tali trattamenti sono applicabili le disposizioni del diritto in materia di assicurazione malattie del Paese di dimora. Per questo motivo, per i trattamenti necessari in uno

110 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. Una versione consolidata non vincolante del regolamento è pubblicata nella RS con il numero 0.831.109.268.1.

111 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. Una versione consolidata non vincolante del regolamento è pubblicata nella RS con il numero 0.831.109.268.11.