Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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Stato UE/AELS non può essere richiesto alcun invio da parte della prima consulenza in Svizzera.

Le persone residenti nellʼUnione europea, in Islanda o in Norvegia e assicurate in Svizzera hanno il diritto di scegliere il luogo di cura, in altre parole possono scegliere se farsi curare nel loro Paese di residenza e/o in Svizzera. In questi casi, si applica il diritto in materia di assicurazione malattie del Paese in cui sono dispensate le cure. Queste persone potranno quindi farsi curare nel loro Paese di residenza senza alcun invio da parte della prima consulenza in Svizzera. Ciò potrà essere precisato a livello di ordinanza. Per i trattamenti in Svizzera, queste persone dovranno invece essere inviate da una prima consulenza. A tal fine dovranno scegliere un fornitore di prestazioni da un elenco cantonale. Gli assicurati potranno consultare senza problemi gli elenchi dei Cantoni, poiché con tutta probabilità saranno pubblicati su Internet.

Alle persone residenti in Svizzera e assicurate in uno Stato membro dellʼUnione europea, in Islanda o in Norvegia, secondo il diritto europeo relativo al coordinamento ai trattamenti dispensati in Svizzera si applica per principio il diritto svizzero in materia di assicurazione malattie. Queste persone dovranno quindi scegliere una prima consulenza e per farsi curare da uno specialista o uno stabilimento ospedaliero in Svizzera dovranno essere inviate dalla loro prima consulenza. Dovranno trasmettere la conferma che il fornitore di prestazioni è disposto ad assumere tale ruolo per loro allʼistituzione comune, che in Svizzera funge da istituzione sostitutiva di aiuto reciproco per questi assicurati. In questa funzione, lʼistituzione comune assiste queste persone come se fossero assicurate presso di lei.

In base allʼarticolo 19 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, con la TEAM in caso di soggiorno temporaneo in Svizzera le persone residenti e assicurate in un Paese dellʼUnione europea, in Islanda, in Liechtenstein o in Norvegia hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Siccome queste persone sono in Svizzera solo temporaneamente e hanno diritto solo alle cure necessarie, non ha senso chiedere loro di farsi inviare da una prima consulenza. Ciò non farebbe che aumentare i costi a carico dellʼassicuratore malattie estero. Ciò dovrà essere precisato a livello di ordinanza.

Deroga allʼaccesso ai documenti ufficiali concernenti lʼimporto, il calcolo e le modalità delle restituzioni nellʼambito dei modelli di prezzo

La disposizione derogatoria proposta in relazione ai documenti dellʼES è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera descritti sopra. Non esistono disposizioni di diritto internazionale applicabili. Né lʼarticolo 10 della Convenzione europea dei diritti dellʼuomo (CEDU)112 né lʼarticolo 19 capoverso 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II)113 concedono un diritto di accesso alle informazioni delle autorità.

Trasmissione elettronica delle fatture

112 RS 0.101

113 RS 0.103.2