Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 46 pagine

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Il carattere imperativo degli articoli 219a capoverso 2 e 368 capoverso 2bis AP-CO mira a impedire una pratica contrattuale attualmente ritenuta sconcertante e abusiva. Ciononostante, tali clausole di rinuncia non contrastano manifestamente con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. La loro retroattività non sarebbe quindi giustificata da un interesse pubblico sufficiente115. Le rinunce alle pretese legate alla garanzia dei difetti avvenute sotto il diritto anteriore rimangono quindi efficaci anche nel nuovo diritto, nel rispetto dei limiti generali. Nello stesso modo i compratori di un fondo sotto il diritto anteriore non hanno alcun diritto alla riparazione secondo l’articolo 219a capoverso 2 AP-CO, anche se la garanzia non è stata esclusa. L’applicazione dell’articolo 367 capoverso 1 secondo periodo AP-CO, vale a dire la durata del termine d’avviso, è retta dall’articolo 1 capoversi 1 e 2 del tit. fin. CC per i contratti conclusi secondo il diritto anteriore prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto. Per tali contratti, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, vale l’obbligo dell’avviso immediato, il che sarà rilevante in particolare in caso di difetti occulti.

3 Commento dei singoli articoli

3.1 Codice delle obbligazioni

Art. 219 titolo marginale e cpv. 3

Secondo l’avamprogetto il capoverso 3 della presente disposizione, che attualmente prevede il termine di prescrizione per i diritti di garanzia del compratore di un fondo, sarà integrato nel nuovo articolo 219a che, oltre all’avviso dei difetti e al diritto del compratore alla riparazione gratuita, disciplinerà la prescrizione delle pretese di garanzia (art. 219a cpv. 3 AP-CO).

In futuro, l’articolo 219 AP-CO riguarderà soltanto la garanzia della misura, il che risulta anche dalla modifica del titolo marginale; per il rimanente la disposizione vigente rimane immutata.

Art. 219a

Oggetto di questa nuova disposizione è la garanzia in caso di acquisti di fondi, in particolare l’avviso dei difetti (cpv. 1), il diritto del compratore alla riparazione gratuita e la prescrizione dei diritti di garanzia (cpv. 3).

Il capoverso 1 primo periodo prevede un nuovo termine di avviso di 60 giorni per i difetti materiali in caso di acquisto di fondi. In tal modo, si vuole mitigare lo straordinario rigore dell’attuale «avviso immediato», previsto nei diritti dell’appalto e della vendita, per i compratori di fondi e i committenti (cfr. sopra Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. nonché la regola parallela nel diritto dell’appalto, art. 367 cpv. 1 per. 2 AP-CO). La disposizione si applica in ugual misura ai contratti di vendita di fondi con edifici di nuova costruzione, di fondi con edifici

115 Un interesse pubblico sufficiente sarebbe necessario anche sotto il profilo del diritto costituzionale; cfr. VISCHER, Art. 2 SchlT ZGB N 3.