Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 46 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Interventi parlamentari
La modifica del diritto del contratto di costruzione è stata avviata in seguito a numerosi interventi parlamentari in materia. Oltre alle mozioni menzionate in seguito, sono state presentate anche due iniziative parlamentari che materialmente sono strettamente connesse con l’oggetto dell’avamprogetto e devono pertanto essere attuate nel contesto della presente revisione.
1.1.1 Mozione 02.35321
La mozione 02.3532 incarica il Consiglio federale di riunire in un nuovo titolo le disposizioni del Codice delle obbligazioni2 sulle prestazioni architetturali ed edili, di aggiornarne la formulazione e di completarle in particolare con termini precisi sull’avviso dei difetti, sulla garanzia e sulla responsabilità, con un obbligo legale del mandatario di provare la stipulazione di una garanzia bancaria o assicurativa per le pretese di garanzia e responsabilità dei mandanti, con una normativa legale del contratto d’imprenditore generale, con un obbligo legale dell’offerente di riparare i difetti dopo il completamento dell’opera e con una responsabilità causale per le prestazioni architettoniche analoga a quella prevista per le prestazioni fornite nell’ambito del contratto d’appalto.
Il 13 dicembre 2002, il Consiglio nazionale ha trasmesso la mozione sotto forma di postulato, come proposto dal Consiglio federale.
1.1.2 Mozione 09.33923
La mozione 09.3392 incarica il Consiglio federale di analizzare in modo approfondito come meglio proteggere i committenti che chiedono di eliminare i difetti di costruzione dalle prestazioni architetturali o edili, e di sottoporre al Parlamento una proposta efficace per risolvere i problemi illustrati. Occorre in particolare valutare se creare specifici contratti per impresari e architetti e assoggettare tutte le prestazioni architetturali a una responsabilità causale per i difetti. Occorre poi esaminare i vigenti termini di avviso dei difetti e di garanzia e la responsabilità dell’appaltatore per i difetti nascosti.
1 Mozione 02.3532 Fässler-Osterwalder del 2 ottobre 2002 «Disposizioni del CO sulle prestazioni architettoniche ed edili. Protezione del mandante».
2 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (CO); RS 220.
3 Mozione 09.3392 Fässler-Osterwalder del 29 aprile 2009 «Rafforzare i diritti dei committenti nell’eliminazione dei difetti di costruzione».