Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 46 pagine

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medesime norme giuridiche del pertinente contratto e ciò a prescindere dai diversi ruoli delle parti in questa «rete contrattuale» e dalla loro attività commerciale o privata.

1.2.2 Le parti

Il committente dell’opera è colui che ordina la realizzazione di una costruzione ed è all’origine dell’intero progetto di costruzione di cui è il primo committente7. Si può trattare di un committente professionale che desidera ottenere una rendita dalla costruzione o vendere il fondo edificato realizzando un profitto o anche di un privato che è un committente privato che costruisce una volta sola e fa realizzare la costruzione per viverci.

In molti casi, di fronte al committente dell’opera vi è un appaltatore generale che si assume l’intera responsabilità della realizzazione della costruzione. Tra i suoi compiti vi sono in particolare il coordinamento dei subappaltatori e la sorveglianza del loro lavoro. In questo caso, il committente conclude un solo contratto con l’appaltatore generale per la realizzazione dell’intera costruzione. A differenza dell’appaltatore generale, l’appaltatore totale si occupa, oltre che dell’esecuzione, anche delle prestazioni progettuali, segnatamente dei lavori di progettazione8.

Il progettista si occupa della progettazione della costruzione e di regola si tratta di un architetto o di un ingegnere edile. È per lo più direttamente obbligato nei confronti del committente. Se del caso, i suoi compiti sono eseguiti da un appaltatore totale.

I subappaltatori sono fornitori di prestazioni incaricati da un altro appaltatore (appaltatore principale), per lo più si tratta di artigiani edili che eseguono lavori che l’appaltatore generale deve effettuare per il suo committente. Il subappaltatore non ha alcun rapporto contrattuale con il committente dell’opera. Spesso vi è una catena di subappaltatori (sub-subappaltatori). In una posizione analoga sono i fornitori che forniscono soltanto materiali edili ma non sono obbligati a eseguire lavori; essi hanno un rapporto contrattuale con un appaltatore o con l’appaltatore generale ma non con il committente.

1.2.3 Qualificazione giuridica dei contratti di costruzione Contratto di costruzione

L’oggetto del contratto di costruzione è la costruzione o la modifica di un’opera. Si può trattare di un edificio intero o di parti dello stesso, quali gli impianti elettrici o di opere di ingegneria civile come lo scavo delle fondamenta di una costruzione eccetera9. Un simile contrato richiede sempre un risultato (un’«opera», «Werk» in tedesco) ed è qualificato come contratto d’appalto («Werkvertrag» in tedecso)

7 Su questa nozione cfr. GAUCH, Werkvertrag, N. 208 con ulteriori rimandi.

8 Sulle nozioni di appaltatore generale e appaltatore totale cfr. GAUCH, Werkvertrag, N. 222 segg. e 233 segg.; TERCIER/BIERI/CARRON, marg. 3574 segg. e 3581 segg.

9 Sull’oggetto del contratto d’appalto GAUCH, Werkvertrag, N. 205 seg.; TERCIER/BIERI/CARRON, marg. 3565.