Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 68 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati
SZ: nel presente progetto mancano le basi per una tassa d’incentivazione o un sostegno finanziario riferito ai volumi secondo il principio del chi inquina paga e va prevista un’integrazione nella LAgr.
Aggiungere alla fine: […] I rischi sono determinati da tre fattori: volume, tossicità ed esposizione.
ZH: l’obiettivo non deve essere semplicemente un miglioramento del 50 per cento, bensì il rispetto delle esigenze sancite nella LPAc.
Nuovo capoverso 1a:
«1a Nel settore della protezione delle acque Au non si impiegano prodotti fitosanitari che comportano concentrazioni di metaboliti nelle acque sotterranee superiore a 0,1 microgrammi al litro».
Altri settori ambientali sono favorevoli alla proposta di minoranza con la seguente aggiunta:
«I rischi per i settori acque superficiali, habitat seminaturali, organismi terrestri e acquatici non bersaglio nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 di almeno il 50 per cento …»
DCPA/CDCA; LU, SO, OW, AI, TI: l’articolo 6b LAgr deve essere strutturato così da essere più breve e conciso, seguendo i punti seguenti:
1) Mandato generale Riduzione del rischio e schema di
riduzione
2) Attori principali Organizzazioni di categoria
3) Mandati dell’Amministrazione o del Consiglio federale.
La formulazione, non esaustiva e a grandi linee sarebbe la seguente:
1I rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente associati all’uso di prodotti fitosanitari devono essere ridotti e la qualità dell’acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata. I rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012–2015.
2Le organizzazioni di categoria prendono provvedimenti per ridurre i rischi e riferiscono ogni anno alla Confederazione sulla natura e sugli effetti dei provvedimenti che hanno preso.
3Il Consiglio federale:
a) stabilisce il metodo con cui calcolare i valori di cui al capoverso 1;
b) effettua la valutazione a cadenza annuale;
c) può definire le organizzazioni di categoria;
d) prende provvedimenti se si prevede che gli obiettivi di riduzione non saranno raggiunti;
e) nel 2025 fissa lo schema di riduzione a partire dal 2027.
SO, AI: i rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente associati all’uso di PF vanno ridotti. Nel caso degli animali, va prestata particolare attenzione agli organismi terrestri e acquatici non bersaglio. Il loro habitat naturale non si limita, infatti, alle acque superficiali e agli habitat seminaturali, bensì si estende anche alla superficie agricola. Nel rapporto esplicativo occorre sottolineare la maggiore necessità di protezione per questi organismi e ovviare al fatto che nel processo di omologazione non se ne tiene conto. Partiamo dal presupposto che gli indicatori relativi all’impatto sulla biodiversità nel quadro del monitoraggio debbano tener conto in particolare dei danni causati a questi organismi.