Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 68 pagine
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Il coinvolgimento delle categorie gode di ampio consenso. Tuttavia FR, AI, TI, VD, e JU nonché alcune organizzazioni agricole (tra cui USC), JardinSuisse, UDC e PPD sono contrari al fatto di assoggettarle all’obbligo di definire e attuare provvedimenti essendo impossibilitate a garantire un’attuazione dei provvedimenti a livello nazionale senza una base legale completa. fial chiede pertanto che alle rispettive organizzazioni sia fornito un supporto giuridico. USC e JardinSuisse ritengono che spetti alla Confederazione elaborare e attuare provvedimenti, coinvolgendo le categorie. Numerosi partecipanti alla consultazione (tra cui SPSS, economiesuisse, Agrarallianz, WWF, USPV, FSP, IP-Suisse, COOP, fial) chiedono che il termine «organizzazione di categoria» sia definito in modo più chiaro e che siano contemplate anche le organizzazioni dei produttori e di produzione con label. L’Associazione delle città svizzere e ASIC non si considerano organizzazioni di categoria vincolate dall’obbligo. WaldSchweiz fa notare che nella foresta l’uso di PF è praticamente nullo ed è contraria al fatto che l’associazione si debba assumere l’obbligo di ridurre il rischio.
Diversi Cantoni (BE, LU, UR, SZ, NW, GL, SO, BS, SH, TG, AR), unitamente a CDCA, DCPA e VKCS, nonché alcune organizzazioni ambientaliste (tra cui WWF, Pro Natura, Greenpeace) e altri partecipanti alla consultazione (tra cui PVL, USS, economiesuisse, Agrarallianz, Coop e SKS), chiedono che vengano definiti concretamente i provvedimenti che il Consiglio federale adotterà in caso non venissero raggiunti gli obiettivi. Per i più ciò comprende l’introduzione di una tassa d’incentivazione sui PF. Alcuni altri partecipanti alla consultazione (tra cui LU e JU nonché PES, PEV, VSA e FSP) chiedono l’introduzione immediata di una tassa d’incentivazione. SZ, NW e TI nonché SWG chiedono l’introduzione di una tassa sui pesticidi per finanziare il monitoraggio. PES e apisuisse chiedono che venga abolita l’aliquota IVA ridotta sui PF.
4.2 Progetto preliminare
4.2.1 Legge del 15 dicembre 20002 sui prodotti chimici
Art. 11a Obbligo di comunicare per i prodotti biocidi
1Chi immette sul mercato prodotti biocidi è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.
Cantoni Partiti Organizzazioni
Favorevoli DCPA/CDCA; ZH, BE, PEV, PLR, PVL, PSS WWF, Greenpeace,
LU, UR, SZ, OW, NW, Pro Natura, Agraral-GL, ZG, SO, BS, BL, lianz, IP Suisse, Bio SH, AR, AI, SG, GR, Suisse, COOP, Jardin-TG, TI, VD, JU Suisse, USC, LBV,
Swisspatat, swiss Tabac, vitiswiss, AGRI-DEA, AWBR, svu, Comuni CH, FSP, USS Osservazioni DCPA/CDCA; LU, GL, ZG, SH, AR, VD (Di Rev), JU: una condizione fondamentale per la riduzione dei rischi correlati all’impiego di PB è sapere dove, quali e quanti PB vengono immessi sul mercato.
ZH, BE, SZ, NW, BS, BL, TG, TI: a livello di ordinanze va stabilito per quali attori vanno rilevati i dati (titolari dell’autorizzazione, fabbricanti,
importatori o commercianti). Una definizione concreta è necessaria per avere una base di dati attendibile ed esaustiva nonché per evitare doppioni. A tal riguardo va garantito che il dispendio sia proporzionato
all’utilità.
SH, AI, GR, TG: l’obbligo di comunicare deve vigere non soltanto per l’uso di PB a titolo professionale e commerciale, bensì anche per quello privato.
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