Avamprogetto LE-UDSC Allegato 1
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 67 pagine
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e. i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, ai dati di cui al capoverso 3 lettera a per l’adempimento dei compiti di polizia di sicurezza e di polizia di confine;
Art. 55 cpv. 2
2Quattro P contiene dati raccolti nel quadro di controlli presso i posti di confine e che servono a identificare le persone e a individuarne gli spostamenti.
3. Legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione
Art. 102b cpv. 1 lett. a
1Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip della carta di soggiorno per verificare l’identità del titolare o l’autenticità del documento:
a. i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) impiegati per il controllo delle persone;
Art. 109a cpv. 2 lett. a, c e d
2Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:
a. la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, i collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone e i posti di confine delle polizie cantonali: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti;
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c. i collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone alle frontiere esterne e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;
d. i collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone alle frontiere interne e in Svizzera e le autorità cantonali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.