Avamprogetto LE-UDSC Allegato 1

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 67 pagine

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Art. 109b cpv. 3, primo periodo

3Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, i collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone che rilasciano visti eccezionali e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati nel sistema nazionale visti. …

Art. 109c lett. a

La SEM può permettere l’accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità:

a. collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone e posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia: per i controlli delle persone e il rilascio di visti eccezionali;

Art. 109h lett. f

Hanno accesso al sistema d’informazione, limitatamente ai dati menzionati tra parentesi nelle lettere seguenti e nella misura in cui richiesto dall’adempimento dei loro compiti:

f. le autorità cantonali di polizia agli aeroporti e i collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone alle frontiere esterne per i compiti legati al controllo delle partenze (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i–n);

Art. 111 cpv. 5 lett. b

5La SEM può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l’adempimento dei loro compiti:

b. i posti di confine delle autorità cantonali di polizia e collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone, per l’esecuzione del controllo delle persone;

4. Legge del 26 giugno 19984 sull’asilo

Art. 99 cpv. 2, 3 e 4, primo periodo

2Le impronte digitali e le fotografie sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) e dalla SEM.

4 RS 142.31