Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
– determinazione delle spese e delle indennità nella procedura dinanzi
all’UDSC (art. 63);
– regolamentazione delle condizioni per la ripartizione dei diritti di accesso ai
collaboratori dell’UDSC (art. 68 cpv. 3);
– regolamentazione dei diritti di accesso al sistema d’informazione da parte di
terzi (art. 69 cpv. 3);
– regolamentazione della durata di conservazione, dell’archiviazione, della can-
cellazione e della distruzione dei dati trattati dall’UDSC (art. 76 cpv. 1);
– definizione dei casi in cui si tratta di un piccolo invio e in cui la quantità o il
valore del piccolo invio è considerato esiguo (art. 96 cpv. 4);
– regolamentazione dell’uso di mezzi ausiliari e dell’arma (art. 100 cpv. 3);
– determinazione del quadro della ponderazione dei controlli basata sui rischi
(art. 106 cpv. 2);
– regolamentazione della portata dei compiti degli agenti di collegamento
dell’UDSC attivi all’estero (art. 121 cpv. 7);
– autorizzazione alla conclusione di trattati internazionali concernenti il ricono-
scimento reciproco della qualifica di AEO (art. 122 cpv. 1);
– autorizzazione alla conclusione di trattati concernenti l’impiego di collabora-
tori dell’UDSC in seno a FRONTEX, nonché di agenti di collegamento (art. 122 cpv. 2 e 3);
– regolamentazione dell’importo degli emolumenti per le attività ufficiali
(art. 140 cpv. 2).
LTDo:
– regolamentazione dell’esenzione da dazio per le merci estere di ritorno in caso
di distruzione nel territorio doganale nonché della procedura di restituzione (art. 4 cpv. 2);
– autorizzazione a dichiarare determinate merci interamente o parzialmente
esenti da dazio; regolamentazione delle condizioni (art. 5);
– regolamentazione dell’esenzione da dazio per le merci del traffico turistico
(art. 6);
– regolamentazione del computo, al termine del periodo libero, dei prodotti agri-
coli imposti su parti liberate dei contingenti doganali (art. 7 cpv. 2);
– 8 cpv. 3).
In particolare, il DFF può emanare disposizioni nei seguenti ambiti:
LE-UDSC:
– definizione dell’area di confine previa consultazione dei Cantoni di confine
(art. 6 lett. e);
– determinazione dei tassi degli interessi di mora e rimunerativi (art. 29 cpv. 4);