Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 205Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
– determinazione dei gruppi di merci per la restituzione di tributi in caso di cambiamento dell’impiego (art. 40 cpv. 2).
In particolare, l’UDSC può emanare disposizioni nei seguenti ambiti:
LE-UDSC:
– regolamentazione delle eccezioni all’obbligo di dichiarazione e del momento dell’obbligo di dichiarazione (art. 8 cpv. 5);
– regolamentazione delle altre forme di dichiarazione e del momento della loro accettazione (art. 9 cpv. 2 lett. b e 4);
– regolamentazione dell’indicazione del riferimento da parte di terzi e delle modalità dell’indicazione del riferimento nonché definizione delle eccezioni all’obbligo di indicazione del riferimento (art. 12 cpv. 4 e 5);
– regolamentazione dell’attivazione da parte di terzi (art. 13 cpv. 3);
– regolamentazione delle modalità dell’attivazione e dei luoghi di attivazione per il traffico transfrontaliero (art. 14 cpv. 6);
– regolamentazione della rinuncia alla riscossione di tributi (art. 26);
– determinazione dei termini di pagamento e delle agevolazioni di pagamento (art. 28 cpv. 2);
– determinazione dei requisiti tecnici per la procedura elettronica (art. 48 cpv. 3);
– determinazione dei casi in cui è possibile rinunciare all’autentificazione dei dati (art. 48 cpv. 5);
– designazione dei collaboratori ai quali è consentito applicare la coercizione diretta (art. 87 cpv. 2).
-
6.8 Protezione dei dati
Per quanto riguarda la protezione dei dati, DaziT richiede un cambiamento di sistema che consenta, da un lato, di sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione e, dall’altro, di rispondere adeguatamente alle esigenze in materia di protezione dei dati. I dati devono quindi essere sistematicamente trattati in funzione dei compiti e dello scopo, e occorre evitare doppioni e ostacoli burocratici. In questo contesto, l’ordinanza del 23 agosto 2017200 sul trattamento dei dati nell’AFD deve essere sottoposta a una profonda revisione.
Il presente progetto tiene conto dello stato attuale della revisione totale della LPD. È pertanto già considerato il catalogo esteso di dati personali degni di particolare protezione e viene posta una base legale per la profilazione.
In considerazione dell’evoluzione tecnica verso sistemi in rete, non è più possibile distinguere tra singoli sistemi informatici, motivo per cui nella LE-UDSC si parla solo di un sistema d’informazione e le disposizioni interessate sono state rese neutre sotto
200 RS 631.061