Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto, in particolare quelle che riguardano i diritti costituzionali, devono essere emanate sotto forma di legge federale. Ciò è garantito dal progetto.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto DaziT, ovvero il programma di digitalizzazione e trasformazione, è subordinato al freno delle spese (vedi messaggio DaziT199) conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., dato che comporta una spesa unica di oltre 20 milioni di franchi. Tuttavia, il credito complessivo di 393 milioni di franchi è già stato approvato dalle Camere federali con il messaggio.

La revisione della LD, invece, non ha tali effetti e quindi non è subordinata al freno delle spese.

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Il progetto non incide né sulla ripartizione dei compiti né sul loro adempimento da parte di Confederazione e Cantoni.

6.6 Conformità alla legge sui sussidi

Il progetto non prevede né aiuti finanziari né sussidi.

6.7 Delega di competenze legislative

La LE-UDSC e la LTDo contengono diverse norme di delega relative all’emanazione di ordinanze che vanno in parte oltre l’emanazione di semplici disposizioni d’esecuzione. Tali deleghe riguardano principalmente gli ambiti caratterizzati da condizioni in rapido mutamento. In questi casi le norme giuridiche devono poter essere adeguate velocemente, ovvero mediante ordinanze. Lo stesso vale per il settore tecnico. Anche in questo caso la specificazione delle disposizioni a livello di legge non ha alcun senso.

Di seguito vengono elencate le deleghe proposte nel progetto.

In particolare, il Consiglio federale può emanare disposizioni nei seguenti ambiti: LE-UDSC:

– esecuzione di trattati internazionali (art. 3 cpv. 2);

199 FF 2017 1473, 1546, n. 5.3