Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/51: Iv.pa. 19.429. Esenzione dalla tassa militare per le guardie svizzere · 8 pagine

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giorni di servizio d’istruzione. Se si considera il numero di giorni di servizio già prestati, la tassa riscossa anticipatamente prima dell’inizio del congedo all’estero ammonta a circa 960 franchi. Ogni anno si arruolano una trentina di guardie e il pagamento anticipato della tassa determina per la Confederazione un gettito di circa 29 000 franchi, di cui i Cantoni, cui compete l’esazione, ritengono il 20 per cento a titolo di emolumento di riscossione. Una volta che le guardie hanno terminato il proprio servizio e fatto ritorno in Svizzera, le tasse d’esenzione sono stabilite in via definitiva sulla base dello stipendio effettivo. Se il ritorno avviene prima del previsto, le tasse anticipate in eccesso sono rimborsate. In seguito, le ex guardie svizzere prestano di nuovo il servizio militare e, dopo aver adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, ottengono il rimborso di tutte le tasse militari pagate.

Lo scopo della presente revisione è di esentare le guardie svizzere pontificie dal pagamento (anticipato) della tassa militare per il periodo in cui prestano servizio a Roma. L’esenzione non deve essere vincolata a nessun’altra condizione.

La CPS-N rileva che la Guardia Svizzera Pontificia vanta una lunga tradizione e incarna i valori della Svizzera. La Guardia suscita grande ammirazione e rispetto non solo tra la popolazione svizzera ma anche ben oltre i confini del Paese. I servizi della Guardia Svizzera Pontificia sono unici e i suoi membri meritano pertanto di essere esentati dalla tassa militare per la durata del loro servizio a Roma.

2.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Nell’ambito di una prima variante si è esaminato se fosse possibile prevedere una nuova deroga all’obbligo della tassa militare senza modificare la LTEO. L’articolo 4a LTEO prevede che l’assoggettato sia esentato dalla tassa a partire dal quarto anno trascorso all’estero se, all’inizio di tale anno, ha già prestato tre anni di servizio all’estero (ad es. presso la Guardia Svizzera Pontificia) e se, durante questo quarto anno, è stato domiciliato all’estero per oltre sei mesi.

Anno della 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno partenza all’estero all’estero all’estero all’estero Partenza nel domiciliato corso dell’anno all’estero per >

6 mesi Formazione e 2° anno presso 3° anno presso 4° anno presso esentato dalla 1° anno presso la Guardia la Guardia la Guardia tassa

la Guardia (facoltativo) (facoltativo) dal 4° anno

Un’esenzione fondata su questo articolo è possibile soltanto a partire dal quarto anno trascorso all’estero. L’articolo 4a LTEO non consente di esentare dalla tassa le guardie svizzere durante l’anno della partenza e nei tre anni successivi trascorsi all’estero. Senza una revisione della LTEO l’assoggettato dovrà quindi continuare a pagare anticipatamente la tassa prima di iniziare il suo congedo all’estero.