Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/51: Iv.pa. 19.429. Esenzione dalla tassa militare per le guardie svizzere · 8 pagine

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presumere che fare ritorno in Svizzera al solo scopo di prestare servizio militare è difficile.

In genere, le guardie svizzere entrano in servizio in giovane età e percepiscono uno stipendio basso. Per questa ragione, il pagamento anticipato di tre anni di tassa militare sarebbe un onere finanziario importante. Di norma, le guardie svizzere ottengono il rimborso delle tasse che hanno versato prima dell’inizio del loro congedo, poiché al loro ritorno in Svizzera assolvono i corsi di ripetizione dovuti. L’esenzione dal pagamento anticipato della tassa militare – che in altri casi è prassi comune – non costituisce una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ad altre categorie di Svizzeri all’estero assoggettati alla tassa, poiché questi ultimi continuano ad avere diritto al rimborso di tale pagamento se adempiono l’obbligo di prestare servizio militare. Non vi è dunque alcuna discriminazione.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’atto normativo non interessa gli impegni internazionali della Svizzera.

6.3 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Senza una norma di esenzione nella LTEO, la tassa sarebbe dovuta e dovrebbe essere pagata in anticipo in ogni caso. La rinuncia alla riscossione anticipata della tassa per le guardie svizzere non è contraria al principio dell’equivalenza fiscale, poiché non comporta spese amministrative.

6.4 Delega di competenze legislative

In quanto disposizioni essenziali dell’assoggettamento alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, la cerchia di assoggettati e le esenzioni soggettive dalla tassa sono contenute nella LTEO. Delegare al Consiglio federale la competenza di stabilire quali persone sono esentate dalla tassa sarebbe contrario al principio di legalità sancito nella legislazione in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare.