Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/51: Iv.pa. 19.429. Esenzione dalla tassa militare per le guardie svizzere · 8 pagine

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5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il progetto non ha ripercussioni degne di nota per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3 Ripercussioni per l’economia

Il progetto non ha alcun effetto sull’economia.

5.4 Ripercussioni per la società

Il progetto dovrebbe agevolare il reclutamento di guardie.

5.5 Altre ripercussioni

Ogni anno una trentina di Svizzeri si arruola nella Guardia Svizzera Pontificia. Le future guardie svizzere devono essere idonee al servizio militare e aver assolto almeno la scuola reclute dell’esercito svizzero. Per il loro servizio, le guardie ricevono uno stipendio basso. Per questa ragione, prima dell’inizio del congedo all’estero, è riscossa anticipatamente la tassa minima di 400 franchi a titolo di pagamento provvisorio della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. La tassa minima è ridotta mediamente del 20 per cento5 in funzione del numero di giorni di servizio prestati e ammonta pertanto a 320 franchi all’anno (art. 19 LTEO).

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L’articolo 59 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.)6 disciplina il servizio militare e il servizio sostitutivo. Secondo l’articolo 59 capoverso 3 Cost., i cittadini svizzeri che non prestano il servizio obbligatorio, militare o civile, sono tenuti a pagare una tassa. La LTEO prevede un’esenzione dalla tassa militare per determinate persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, in particolare per gli Svizzeri all’estero (cfr. 4a LTEO). Questi ultimi sono esentati dalla tassa soltanto a partire dal quarto anno, se da almeno tre anni sono domiciliati all’estero senza interruzione e se hanno pagato anticipatamente la tassa militare per questi primi tre anni di congedo. Dopo tre anni trascorsi all’estero, i vincoli con la Svizzera non possono più essere considerati così stretti come quelli dei connazionali domiciliati in Svizzera e soggetti all’obbligo di prestare servizio militare. Si può inoltre

5 La riduzione è di un decimo per 50–99 giorni di servizio militare e di un altro decimo per ogni 50 giorni di servizio militare in più o per una frazione degli stessi.

6 RS 101