Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/51: Iv.pa. 19.429. Esenzione dalla tassa militare per le guardie svizzere · 8 pagine

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anni di assoggettamento. Di conseguenza, l’esenzione legale dall’assoggettamento alla tassa deve coprire tutti gli anni durante i quali le guardie prestano servizio nei ranghi della Guardia Svizzera Pontificia.

Schema delle possibilità di servizio presso la Guardia Svizzera Pontificia:

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno inizio fine

proroga

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inizio fine

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inizio fine

proroga

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4 Commento all’articolo 4b

Art. 4b

L’iniziativa parlamentare chiede di esentare le guardie svizzere dalla tassa militare durante il loro servizio nei ranghi della Guardia Svizzera Pontificia. Il servizio dura almeno 26 mesi e numerose guardie lo prolungano volontariamente per una durata determinata.

Le guardie svizzere devono essere esentate dalla tassa militare per ogni anno civile (anno d’assoggettamento) di servizio prestato, indipendentemente dalla data d’inizio dell’istruzione presso la Guardia Svizzera Pontificia (gennaio, giugno o settembre) e di quella del ritorno in Svizzera nel corso dell’ultimo anno.

Poiché l’esenzione delle guardie svizzere dalla tassa militare non può rientrare né nell’articolo 4, che disciplina le esenzioni di determinate persone in Svizzera, né nell’articolo 4a, nella LTEO viene inserito un nuovo articolo per derogare all’obbligo della tassa militare per le guardie svizzere.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non ha ripercussioni degne di nota per la Confederazione.