Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/51: Iv.pa. 19.429. Esenzione dalla tassa militare per le guardie svizzere · 8 pagine
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La seconda variante considerata al fine di esentare le guardie svizzere dalla tassa militare prevede la modifica della legge federale del 3 febbraio 19954 sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM). L’articolo 18 LM elenca diverse attività per le quali è prevista l’esenzione dal servizio militare e, pertanto, dal pagamento della tassa. Secondo tale articolo, però, soltanto le attività indispensabili svolte sul territorio svizzero e a favore della popolazione svizzera danno diritto all’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare. Poiché il servizio nei ranghi della Guardia Svizzera Pontificia è un servizio di polizia, si tratta di una prestazione di diritto privato fornita a uno Stato straniero. Questa chiara regolamentazione non permette di attuare l’iniziativa parlamentare seguendo questa via.
Come terza variante si è esaminato se l’esenzione dall’obbligo di pagare la tassa militare possa fondarsi sull’articolo 5 LM concernente le persone con doppia cittadinanza. Il Consiglio federale può stipulare accordi con altri Stati sul reciproco riconoscimento dell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare da parte di persone con doppia cittadinanza. Il Consiglio federale ha già concluso simili accordi, soprattutto con i Paesi limitrofi come l’Italia, la Francia, l’Austria e la Germania.
La Città del Vaticano è uno Stato sovrano e conferisce alle guardie pontificie la cittadinanza vaticana per la durata del loro servizio. Per la durata del loro servizio le guardie svizzere hanno quindi la doppia cittadinanza. Tuttavia, anche in questo caso la natura del servizio prestato costituisce un ostacolo a una soluzione mediante un accordo di doppia cittadinanza, poiché il servizio nei ranghi della Guardia Svizzera Pontificia non è un servizio militare bensì un servizio di polizia in favore del Vaticano.
Conclusione: le disposizioni legali in vigore non consentono di attuare l’iniziativa parlamentare. Bisogna inoltre tenere presente che questa iniziativa parlamentare esige che l’esenzione dalla tassa non sia vincolata a nessun’altra condizione. L’esenzione degli Svizzeri all’estero prevista all’articolo 4a LTEO è però legata ad altre condizioni. In tal senso le guardie svizzere non sono Svizzeri all’estero secondo l’articolo 4a LTEO, ma Svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero. Per questa ragione, il modo migliore per soddisfare la richiesta dell’iniziativa è introdurre in un nuovo articolo 4b LTEO un nuovo elemento che dia diritto all’esenzione dalla tassa.
3 Punti essenziali del progetto
Il progetto prevede l’esenzione delle guardie svizzere dalla tassa militare per il tempo in cui prestano servizio nei ranghi della Guardia Svizzera Pontificia in Città del Vaticano. Il servizio presso la Guardia dura almeno 26 mesi, inclusa l’istruzione di due mesi, e può essere iniziato, a scelta, in tre date diverse (nei mesi di gennaio, giugno o settembre). L’istruzione di due mesi è suddivisa in due parti pressappoco uguali, da assolvere una in Svizzera e l’altra in Città del Vaticano. Al termine del loro servizio, le guardie svizzere hanno la possibilità di prolungarlo e molte scelgono di farlo. Sono dunque impegnate in un «servizio di polizia straniero» per almeno tre