Rapporto OIBT
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 6 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27)
La lettera a contiene la regola attuale, con la precisazione per quanto concerne la collaborazione con un titolare di un'autorizzazione limitata. La lettera b numero 1 stabilisce che la collaborazione attualmente in atto tra i titolari dell'autorizzazione e coloro i quali aspirano a un'autorizzazione può essere tenuta in considerazione come esperienza acquisita. Allo stesso tempo si garantisce che le persone che hanno seguito il percorso sinora previsto non siano svantaggiate.
In deroga al requisito dell'attività pratica, il numero 2 prevede che l'ESTI possa definire le formazioni specialistiche – sempre che ve ne siano – che, se portate a termine, permettono di accedere all'esame dell'ESTI. Autorità specializzata e titolare della presidenza della Commissione d'esame, l'ESTI è dotata delle necessarie competenze specialistiche e dei poteri (art. 21 OIBT e art. 7 dell'ordinanza del DATEC del 30 aprile 2018 sugli impianti elettrici a bassa tensione; RS 734.272.3) per stabilire nel regolamento del 28 giugno 2018 sull'esame per lavori d'installazione su impianti speciali, d'intesa con le usuali organizzazioni del mondo del lavoro, i requisiti delle singole formazioni. Di norma queste formazioni specialistiche sono seguite come formazione parallela all'esercizio dell'attività professionale e prevedono moduli orientati alla pratica.
Art. 18 cpv. 2
Questa modifica concerne il testo tedesco (correzione di un errore redazionale dell'ultima revisione).
Art. 23
L'obbligo generale di notifica, introdotto con la revisione dell'OIBT il 1° gennaio 2018, non si è rivelato efficace nella prassi. Per tale motivo, il 30 novembre 2018, l'ESTI ha concesso un'autorizzazione eccezionale che disciplina l'obbligo di notifica in modo pressoché simile a prima. La presente modifica consente una gestione più flessibile dell'obbligo di notifica: permette all'ESTI di adeguare l'obbligo di notifica ai requisiti e alle esigenze attuali di sicurezza nonché allo stato della tecnica. Le deroghe all'obbligo di notifica previste dal testo vigente continueranno a essere valide.
Art. 24 cpv. 5
Questa modifica è una conseguenza dell'adeguamento dell'obbligo di notifica (art. 23).
Art. 25 cpv. 1, 1bise 4
L'obbligo di notifica per i lavori d'installazione prima della loro esecuzione secondo l'articolo 23 si applica per analogia anche ai titolari dell'autorizzazione d'installazione limitata. Le disposizioni in materia sono pertanto ripetute in questo articolo.
Art. 33 cpv. 1bis
I gestori di rete sono esplicitamente tenuti a notificare all'ESTI il completamento degli IPE. Poiché ricevono le notifiche secondo gli articoli 23 e 25 OIBT e assicurano che i rapporti di sicurezza siano depositati, inclusi i verbali di misurazione e di verifica, è opportuno che i gestori di rete notifichino all'ESTI il completamento degli impianti. Questo permette all'autorità di effettuare controlli saltuari degli IPE.
Art. 35 cpv. 2, 3 e 4
Eventuali controlli saltuari degli IPE devono essere effettuati quanto prima dopo la consegna dell'impianto al proprietario (cfr. art. 24 cpv. 3 OIBT), motivo per cui per l'effettuazione del controllo di collaudo si giustifica un termine più breve, pari a due mesi, dalla ripresa dell'impianto (attualmente 6 mesi). Questo garantisce che eventuali difetti siano eliminati tempestivamente.
Allegato n. 2.4.11
L'attuale numero 2.4.11 è in contraddizione con il numero 4 dell'allegato, ragione per cui viene abrogato.