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Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 8 pagine

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Titolo prima dell’art. 8

Capitolo 3: Tenuta e contenuti del registro fondiario

Art. 11 rubrica

Registro dei proprietari nel registro fondiario cartaceo

Art. 12 rubrica

Registro dei creditori nel registro fondiario cartaceo

Art. 12a Registro degli identificatori di persone nel registro fondiario

informatizzato

Il registro degli identificatori di persone nel registro fondiario informatizzato è disciplinato nel capitolo 4a.

Titolo dopo l’art. 23

Capitolo 4a: Identificazione di persone fisiche titolari di diritti immobiliari in base al numero AVS

Art. 23a Registro degli identificatori di persone

1 Nel registro degli identificatori di persone del registro fondiario informatizzato a ogni persona fisica titolare di un diritto immobiliare è attribuito il suo numero AVS. Tale numero può essere utilizzato anche nei registri ausiliari.

2 Le iscrizioni del registro degli identificatori di persone sono collegate con le corrispondenti iscrizioni del libro mastro. Possono essere collegate con le iscrizioni di altri registri del registro fondiario.

3 Il registro degli identificatori di persone contiene, per ogni persona iscritta:

a. i dati di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera a;

b. il numero AVS;

c. i dati necessari al collegamento con il libro mastro, con gli altri registri del registro fondiario e con le fonti di dati.

Art. 23b Fonti di dati

L’ufficio del registro fondiario estrae i dati necessari per l’attribuzione del numero AVS e i dati di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera a da una delle seguenti fonti di dati:

a. dal registro degli assicurati tenuto dall'Ufficio centrale di compensazione (UCC) secondo una delle procedure di cui all’articolo 134quarter capoversi 2-4