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Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 8 pagine

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dell’ordinanza del 31 ottobre 19475 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS);

b. da servizi o istituzioni che l’UCC giudica sufficientemente sicuri.

Art. 23c Attribuzione del numero AVS

1 L’ufficio del registro fondiario attribuisce a una persona il suo numero AVS nel registro degli identificatori di persone durante la procedura di trattamento, non appena ha identificato tale persona in modo sufficientemente sicuro.

2 A tal fine interroga le fonti di dati inserendo i dati di cui all’articolo 51 capoverso 1 lettera a di cui dispone.

3 Se, interrogando le fonti di dati, non può identificare l’interessato in modo sufficientemente sicuro, effettua ulteriori accertamenti. Può in particolare:

a. verificare individualmente il numero AVS in collaborazione con l’UCC (art. 134quarter cpv. 4 e 5 OAVS6);

b. chiedere all’interessato di fornire informazioni su tutti i fatti e i documenti giustificativi atti ad attribuire il numero AVS in modo univoco.

4 Se constata che l’UCC non ha ancora assegnato un numero AVS alla persona interessata, gli chiede di farlo.

5 Se non può identificare la persona interessata in modo sufficientemente sicuro o attribuirle un numero AVS, lo annota nel registro degli identificatori di persone.

6 La prosecuzione e la conclusione della procedura di trattamento sono indipendenti dall’attribuzione del numero AVS.

Art. 23d Verifica periodica

1 L’ufficio del registro fondiario riprende nel registro degli identificatori di persone i risultati delle verifiche periodiche della correttezza dei numeri AVS effettuate dall’UCC (art. 134quinquies cpv. 2 OAVS7).

2 In caso di dubbi procede secondo l’articolo 23c capoversi 3–5.

Art. 23e Dettagli tecnici

Il DFGP e il DDPS definiscono di comune accordo i dettagli tecnici, in particolare:

a. l’interfaccia con l’UCC;

b. le procedure di ripresa e di aggiornamento dei dati;

c. la protocollazione delle riprese e degli aggiornamenti dei dati.

5 RS 831.101

6 RS 831.101

7 RS 831.101