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Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 8 pagine

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Art. 34f Registrazione delle interrogazioni e diritti di consultazione

1 Le interrogazioni sono protocollate automaticamente dal servizio di ricerca di fondi e servono all’UFRF per controllare gli accessi.

2 I protocolli contengono i seguenti dati:

a. la designazione e la funzione dell’autorità;

b. il nome del collaboratore dell’autorità;

c. i criteri di ricerca inseriti; e

d. il momento dell’accesso.

3 I protocolli sono conservati per due anni.

4 La consultazione dei protocolli è retta dalla legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati.

Art. 34g Utilizzazione abusiva e revoca del diritto d’accesso

In caso di utilizzazione abusiva del servizio di ricerca di fondi, l’UFRF revoca il diritto d’accesso del collaboratore dell’autorità.

Art. 34h Emolumenti

1 L’UFRF riscuote dai Cantoni emolumenti annuali per l’utilizzazione del servizio di ricerca di fondi.

2 L’importo degli emolumenti è calcolato in base alla seguente formula:

3 Ammonta tuttavia al massimo a due franchi per interrogazione.

4 Sono determinanti i costi e le cifre sull’utilizzazione dell’anno precedente.

5 Sono fatti salvi accordi diversi tra l’UFRF e il Cantone sulla fatturazione.

6 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20049 sugli emolumenti.

Art. 51 cpv. 1 lett. a

1 I documenti giustificativi devono contenere i seguenti dati sul disponente e sull’acquirente:

a. per le persone fisiche: il cognome, i nomi, la data di nascita, il sesso, il domicilio, l’attinenza o la cittadinanza; ai fini dell’identificazione ai documenti giustificativi vanno allegati i seguenti documenti:

1. una copia del passaporto o della carta di identità,

8 RS 235.1

9 RS 172.041.1