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Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 8 pagine

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Titolo dopo l’art. 34

Capitolo 6a: Ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate

Art. 34a Principio

Le autorità che ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali possono effettuare una ricerca di fondi su scala nazionale per reperire i fondi su cui una persona designata secondo l’articolo 90 capoverso 1 vanta diritti in virtù del libro mastro del registro fondiario informatizzato.

Art. 34b Servizio di ricerca di fondi su scala nazionale

1 L’UFRF gestisce un servizio di ricerca di fondi su scala nazionale (servizio di ricerca di fondi).

2 Il servizio di ricerca di fondi riceve le interrogazioni delle autorità abilitate a utilizzarlo mediante una maschera di ricerca informatica o un’interfaccia. Confronta le interrogazioni con i dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro di tutti i Cantoni disponibili elettronicamente al momento dell’interrogazione e fornisce i risultati della ricerca.

3 Il servizio di ricerca di fonti non tiene dati del registro fondiario.

4 Per sgravare i server informatici dei Cantoni da interrogazioni ridondanti, tiene un indice di ricerca con i seguenti dati in forma anonimizzata:

a. i dati di cui all’articolo 90 capoverso 1;

b. per le persone fisiche: il numero AVS;

c. i dati dell’ufficio del registro fondiario competente.

Art. 34c Accesso del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente

efficaci iscritti nel libro mastro e trasmissione dei dati all’indice di ricerca

1 I Cantoni consentono al servizio di ricerca di fondi di accedere ai loro dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro per il tramite di un’interfaccia secondo l’articolo 949a capoverso 3 CC.

2 Provvedono affinché tali dati siano consultabili immediatamente. Assicurano il supporto tecnico durante gli orari di apertura dei loro uffici del registro fondiario.

3 Trasmettono i dati di cui all’articolo 34b capoverso 4 all’indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi. Forniscono:

a. l’intero complesso di dati: in occasione della prima trasmissione o, per motivi tecnici, su richiesta dell’UFRF;

b. le modifiche intervenute: almeno una volta al giorno.