Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/62: Abrogazione dell'ordinanza sull'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra · 9 pagine
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d’alto mare per l’approvvigionamento della Svizzera con beni d’importanza vitale non costituisce un valore aggiunto.
Per ragioni storiche, l’ARG è strettamente connessa alla navigazione d’alto mare. Finora gli armatori svizzeri hanno ritenuto utile e opportuno assicurare a titolo sussidiario le navi svizzere d’alto mare contro i rischi di guerra, considerato in particolare l’aiuto che potrebbero fornire per ovviare alle difficoltà di approvvigionamento in caso di crisi. Poiché oggi, da questo punto di vista, la navigazione d’alto mare non riveste più la stessa importanza (v. sopra), viene messa in questione l’utilità di mantenere l’ARG.
2.2 Copertura del danno
2.2.1 Copertura generale (sezione 2 OARG)
Una copertura generale può essere accordata a condizione che il richiedente provi, in una domanda motivata, che le tre seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:
1) non vi sono alternative ai trasporti o alla messa al sicuro, a titolo preventivo, in un luogo o attraverso
un luogo / territorio adeguato,
2) i trasporti sono effettuati nell’interesse dell’approvvigionamento economico del Paese, e
3) non esiste un’altra possibilità di copertura privata del rischio a condizioni ragionevoli.
Non vi è una possibilità di copertura a condizioni ragionevoli se il richiedente può comprovare che la copertura bellica è ottenibile solamente (è sufficiente uno dei seguenti criteri):
- a condizioni limitate dal punto di vista materiale e geografico. Le condizioni sono considerate limitate quando risultano più restrittive di quelle usuali del mercato. In caso di dubbi, è l’UFAE a definire le condizioni usuali di mercato;
- a condizioni finanziarie non ragionevoli. L’UFAE definisce quando queste ultime possono essere ritenute non ragionevoli;
- presso compagnie assicurative che non offrono sufficienti garanzie (secondo S&P o Moody’s) o solamente su mercati assicurativi extraeuropei.
Per la valutazione sono determinanti gli stessi criteri applicabili ai debitori obbligazionari. Per comprovare che non vi è una possibilità di copertura a condizioni ragionevoli, è necessaria la valutazione di almeno tre intermediari riconosciuti in campo assicurativo.
Per i contratti di trasporto non conclusi dalla Confederazione stessa, è il Consiglio federale a decidere da quando può essere concessa la copertura assicurativa. La copertura inizia con l’emanazione della decisione (art. 16 OARG). Gli istituti di assicurazione incaricati dalla Confederazione o il settore specializzato Logistica dell’UFAE decidono se sussiste un interesse per l’approvvigionamento del Paese (art. 8 OARG). Il settore specializzato Logistica è autorizzato, a seconda della situazione, a sopprimere o limitare, nel singolo caso, la copertura per certi beni, valori, territori, percorsi e mezzi di trasporto e può stabilire franchigie adeguate. Ciò significa che quando esiste un itinerario meno pericoloso la domanda viene respinta, a prescindere dalla lunghezza e/o dai costi del percorso alternativo.
Per i contratti di trasporto conclusi dalla Confederazione stessa la copertura può essere accordata senza che sia necessario provare che non esiste un’altra possibilità di copertura a condizioni ragionevoli (art. 4 cpv. 2 OARG). Se per l’entrata in servizio è espressamente richiesto un itinerario che attraversi determinati territori, il fornitore di prestazioni (p. es. l’armatore) non deve presentare alcuna richiesta.