Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/62: Abrogazione dell'ordinanza sull'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra · 9 pagine

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2.2.2 Copertura automatica interinale (Sezione 3 OARG)

La copertura automatica interinale è limitata a tre casi (siccome l’interesse per l’approvvigionamento del Paese è dato per concesso, non è necessario addurne la prova [art. 11 OARG]):

• guerra di vaste proporzioni (secondo la cessazione automatica della copertura, guerra fra due o più dei seguenti Stati: USA, UK, Russia, Repubblica popolare Cinese, Francia);

• impiego di armi nucleari o radioattive;

• coinvolgimento della Svizzera in un conflitto armato.

Se almeno uno dei tre punti di cui sopra è soddisfatto, dopo la verifica di un’apposita richiesta motivata la Confederazione può concedere la copertura.

2.3 Ricorso all’ARG

Nell’esercizio 1973 la Confederazione ha inserito nel consuntivo un finanziamento speciale a destinazione vincolata nel capitale di terzi per l’assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra con un apporto di 50 milioni di franchi. I premi annuali degli assicurati (all’inizio, oltre alle società di navigazione, avevano stipulato l’assicurazione anche compagnie aeree, imprese ferroviarie e ditte di trasporti stradali) vengono accreditati agli accantonamenti. Nell’esercizio 1974 sono stati prelevati dagli accantonamenti 15 milioni di franchi per casi riguardanti danni agli aerei. Dall’entrata in vigore dell’OARG nel 1986 sono ormai assicurate soltanto le navi d’alto mare, in media 30 navi all’anno. I premi versati da allora dalle società proprietarie di navi ammontano a circa due milioni di franchi (premio di 2000 franchi per nave all’anno). Secondo il consuntivo 20182, contando i mezzi federali d’origine iniziali e i premi precedenti, il finanziamento speciale per l’ARG è di 55 milioni di franchi.

Allo scoppiare della guerra del Golfo a inizio 1991, per la prima volta dall’entrata in vigore dell’attuale OARG nel 1986 diversi armatori hanno preso in considerazione la copertura automatica interinale. Non sono stati tuttavia notificati sinistri. Negli ultimi tre anni, il numero di giorni trascorsi da navi d’alto mare battenti bandiera svizzera nelle zone di crisi è molto basso, se rapportato al numero di giorni di tutte le navi presenti nei territori di crisi.

2.4 Situazione dell’ARG: valutazione

In questo capitolo, che costituisce la base decisionale per il proseguimento o la cessazione dell’ARG, vengono messe a confronto la situazione iniziale dell’assicurazione (scopo e genesi, precedentemente descritti), e la situazione attuale.

2.4.1 Copertura generale dell’ARG

Viste le possibilità di trasporto odierne, per l’attivazione della copertura generale non vi è praticamente più alcuna possibilità di soddisfare – fra le tre condizioni previste – quella relativa alla mancanza di alternative per il trasporto o la messa al sicuro in un luogo o attraverso un luogo/territorio adeguato (Sezione 2 OARG).

I rischi di guerra (war risk), rapimento (kidnapp) e ricatto (ransom) possono essere assicurati sul mercato privato, anche se rimane attiva la clausola di cessazione automatica della copertura. Di norma però, i territori dove questa clausola potrebbe trovare applicazione posso essere evitati.

2 Volume 1 Rapporto sul consuntivo 2018, p. 189 n. 34.1 «Mezzi a destinazione vincolata nel capitale di terzi», (https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/finanzberichterstattung/finanzberichte/staatsrechnung.html) e Documentazione complementare Finanziamenti speciali, fondi speciali e rimanenti mezzi a destinazione vincolata, p. 23, n. 22 (non disponibile in italiano).