Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/62: Abrogazione dell'ordinanza sull'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra · 9 pagine

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2.4.2 Improbabile applicazione della copertura automatica interinale

La copertura automatica interinale può essere applicata solo in caso di guerra di vaste proporzioni, di impiego di armi nucleari o radioattive o di coinvolgimento della Svizzera in un conflitto armato. Stando al rapporto «La politica di sicurezza della Svizzera 20163», anche considerando le tensioni presenti fra la Russia e l’Occidente in seguito all’annessione della Crimea, è poco probabile che in Europa scoppi una guerra di vaste proporzioni. Dalla fine della Seconda guerra mondale la letteratura non riporta alcun caso di danni arrecati a navi commerciali con armi nucleari o radioattive.

Visto il proliferare sempre più incontrollato di materiale e armamenti nucleari in molte regioni del mondo e l’aumento del terrorismo, al momento in primo piano non vi è tanto la minaccia di una guerra di vaste proporzioni, quanto quella dell’impiego di armi radioattive e nucleari.

2.4.3 Campo d’applicazione materiale

L’ARG copre solamente beni, valori e mezzi di trasporto e non include le persone.

2.4.4 Rischio per la Confederazione

La copertura generale ha perso la sua importanza (v. anche 2.4.1). La probabilità di una copertura automatica interinale è molto bassa (v. anche 2.4.2) ed esiste il margine di manovra necessario per minimizzare i rischi (p. es. scegliere un percorso alternativo, evitare i territori di crisi). Ne consegue che, secondo il settore specializzato Logistica, la probabilità che si ricorra all’ARG e che si debba effettivamente coprire un danno è estremamente bassa e non giustifica che venga vincolato un capitale

– ad oggi – di circa 55 milioni di franchi. Le entrate derivanti dai premi dell’ammontare di circa 60 000 franchi all’anno (nel 2019; detratti i costi di amministrazione) corrispondono attualmente a una «rendita» dello 0,1 per cento scarso del capitale vincolato. Occorre inoltre tenere presente che, in caso di vendita delle navi, i premi assicurativi sono destinati a diminuire.

2.4.5 Ordinanza obsoleta

L’OARG è entrata in vigore il 1° maggio 1986. Da allora non è mai stata adeguata nei contenuti, nonostante i profondi mutamenti delle condizioni quadro assicurative e le innovazioni nel settore privato. Nel 2017 sono state apportate alcune modifiche formali a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge federale sull’approvvigionamento del Paese (LAP). I contenuti dell’OARG non sono più attuali, né sono conciliabili con i principi odierni del settore assicurativo. Poiché risultano poco precise nel contesto attuale, alcune formulazioni possono richiedere uno sforzo d’interpretazione a volte eccessivo e portare a un’elevata incertezza giuridica.

3 FF 2016 6979